



-
Gare con metodologie BIM: +219% nel 2018
-
Ristrutturazioni che comportano risparmio energetico: prorog...
-
Tutela dei professionisti tecnici, in Sicilia norma sulla ce...
-
Codice della crisi d'impresa: novità per il settore immobili...
-
Contributi in sede di gara all'Anac: entità e modalità di ve...
-
In Gazzetta il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenz...
-
Le nuove tendenze ai Climate Solutions Days di Samsung
-
Sicurezza di ponti e viadotti: novità da Enea e Anas
-
Consultazioni preliminari di mercato: il parere del Consigli...
-
Trasformazioni urbane innovative, al via la Call for project...
-
Registro per l’iscrizione dei medi impianti termici civili: ...
-
Certificati bianchi, pubblicati gli obblighi quantitativi di...
-
114 milioni per l’adeguamento antincendio di 2.267 edifici s...
-
Astaldi, cda approva l'offerta di Salini Impregilo
-
F-gas e schemi di accreditamento: in Gazzetta il comunicato ...
-
Ponte Morandi, il Mit risponde a una interrogazione alla Cam...
-
Cantieri stradali, in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto su...
-
Prestito ponte per Condotte, il Governo garantisce solo 60 m...
-
Passante di Bologna, l'Emilia Romagna presenta ricorso alla ...
-
Impianti di produzione di energia elettrica e regolamento Rf...
-
Profili professionali del settore costruzioni connessi all'i...
-
Rimozione e smaltimento amianto, nuovo bando Emilia Romagna ...
-
Circolare applicativa NTC 2018: importanti chiarimenti sul c...
-
Decreto Semplificazioni, in Gazzetta la Legge di conversione
Con decisione del 23 giugno 2010, la Commissione europea ha inflitto ammende per un importo totale di oltre 622 milioni di euro a 17 produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria a causa della loro partecipazione ad un’infrazione unica e continuata nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria. Secondo la Commissione, tali imprese hanno partecipato regolarmente a riunioni anticoncorrenziali nel corso di diversi periodi compresi tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004 nei seguenti territori: Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria. La Commissione ha concluso che il coordinamento degli aumenti annuali di prezzo e di altri elementi attinenti alla fissazione dei prezzi nonché la divulgazione e lo scambio di informazioni commerciali riservate, cui avevano proceduto tali imprese, configuravano un cartello. A parere della Commissione, i prodotti interessati da detta infrazione erano gli articoli di rubinetteria, i box doccia e i relativi accessori nonché gli articoli sanitari in ceramica.
Molte delle società sanzionate dalla Commissione hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea al fine di chiedere l’annullamento della decisione della Commissione e/o la riduzione delle ammende inflitte. Con sentenze del 16 settembre 2013 il Tribunale, da un lato, ha respinto i ricorsi proposti da alcune società e, dall’altro, ha annullato parzialmente la decisione della Commissione per le altre società, in alcuni casi riducendo o anche annullando le ammende inflitte nei loro confronti. Per quanto riguarda, in particolare, le ammende inflitte per un importo di 57,69 milioni di euro alla società Sanitec Europe e alle sue controllate di allora (ossia le società Keramag Keramische Werke, Koralle Sanitärprodukte, Koninklijke Sphinx, Allia, Produits Céramiques de Touraine e Pozzi Ginori), il Tribunale ha annullato le ammende di 7,11 milioni di euro imposte alla Allia e alla Produits Céramiques de Touraine e ha conseguentemente ridotto l’importo in solido delle ammende del gruppo Sanitec (tale importo passava dunque da 57,69 a 50,58 milioni di euro).
Poiché la Commissione ha contestato dinanzi alla Corte di giustizia la sentenza del Tribunale relativa alla Sanitec Europe e alle sue controllate, con sentenza del 26 gennaio 2017, la Corte ha annullato parzialmente la suddetta sentenza e ha rinviato le cause dinanzi al Tribunale affinché statuisse nuovamente. In sostanza, la Corte ha dichiarato che, per quanto riguarda la questione della partecipazione dell’Allia e della Produits Céramiques de Touraine all’intesa sui prezzi degli articoli sanitari in ceramica, il Tribunale aveva violato l’obbligo di motivazione nonché le norme in materia di assunzione delle prove per essersi segnatamente astenuto dal procedere ad un esame completo della decisione della Commissione e degli elementi di prova, dall’esaminare il valore probatorio di taluni elementi di prova menzionati nella decisione della Commissione e dal verificare se gli elementi di prova, esaminati nel loro complesso, potessero rafforzarsi reciprocamente.
SENTENZA DEL TRIBUNALE UE. Con la sentenza odierna, il Tribunale dell'Ue riesamina, conformemente alla sentenza della Corte del 26 gennaio 2017, l’efficacia probatoria degli elementi di prova relativi alla partecipazione dell’Allia e della Produits Céramiques de Touraine all’intesa sui prezzi degli articoli sanitari in ceramica in Francia.
Nell’ambito di tale riesame, il Tribunale rivede l’analisi condotta nella sua sentenza del 16 settembre 2013. Esso considera, infatti, che, nel loro complesso, gli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione dimostrano l’esistenza di una partecipazione dell’Allia e della Produits Céramiques de Touraine all’intesa addebitata.
Il Tribunale riconosce, dunque, che giustamente la Commissione ha inflitto all’Allia e alla Produits Céramiques de Touraine ammende di 7,11 milioni di euro. In definitiva, il Tribunale conferma l’ammenda di 57,69 milioni di euro inflitta al gruppo Sanitec.

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.