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In Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 113 del 17 maggio 2018 è pubblicato il decreto 10 maggio 2018 del Ministero dell'Interno (di concerto con il Mef e il Mise) recante “Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C”.
Questo decreto, che entra in vigore oggi 18 maggio 2018, detta la seguente norma transitoria: “La commercializzazione e l'installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri» e nel decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacita' geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attivita' di autotrasporto», è consentita per un periodo non superiore a nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, cioè dal 18 maggio 2018.
Questa disposizione si applica ai contenitori-distributori prodotti prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2017.

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