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Come previsto dalla legge di Bilancio per il 2018 debutterà il 1° luglio la fatturazione elettronica per i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica. Con la circolare n. 8/E del 30 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate ne ha chiarito le modalità per l’applicazione ribadendo che l’articolo 1, comma 917 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (cd. Legge di Bilancio) che anticipa l’entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica nei subappalti, «troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi». Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà tutti.
Esemplificando: se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).
Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019). La circolare ricorda altresì che nelle fatture elettroniche dovranno essere indicati obbligatoriamente il codice identificativo della gara (Cig) e il codice unitario del progetto (Cup).
Sul tema l’Agenzia anticipa un successivo documento volto ad esaminare in maniera più dettagliata le specifiche problematiche del settore.
Al fine di evitare che l’obbligo di emettere fatture elettroniche comporti costi aggiuntivi per le piccole imprese, la Confartigianato, d’intesa con ANAEPA, aveva richiesto un rinvio dell’entrata in vigore della disposizione e la semplificazione degli adempimenti per l’emissione e la conservazione delle fatture. E’ stato proposto in alternativa un adeguato periodo di sperimentazione nella prima fase della fatturazione elettronica in cui non siano previste sanzioni e venga consentito il doppio regime di fatturazione su carta e in digitale. (fonte: www.anaepa.it)
La circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 delle Entrate
Leggi anche: “Fatturazione elettronica tra privati, dalle Entrate le modalità per l’applicazione”

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