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Per i piccoli lavori edilizi da realizzare in abitazioni o attività produttive senza particolari autorizzazioni ora è in vigore il glossario unico per tutto il Paese. È l’effetto del decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di concerto con il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione), recante “Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivita' edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.81 del 7 aprile 2018 ed entrato in vigore il 22 aprile.
Si mette ordine, così, nelle molteplici interpretazioni sul suolo italiano della legge esistente che autorizza diversi lavori ad essere realizzati senza permessi, sempre nel rispetto delle leggi in materia.
Il decreto individua le principali categorie di intervento e un elenco non esaustivo delle 58 principali opere che possono essere realizzate in edilizia libera, allegando una tabella di facile utilizzo per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
Per fare alcuni esempi, nelle “manutenzioni ordinarie” si trovano interventi edilizi come le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quindi pavimentazioni, intonaci, rivestimenti, serramenti e infissi, inferriate o quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici. Nella “eliminazione delle barriere architettoniche” non servono permessi per installazioni e manutenzioni degli ascensori interni e montacarichi che non incidano sulla struttura portante, rampe, apparecchi sanitari, impianti igienici e idro-sanitari. Per quanto riguarda le “aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza” sono in edilizia libera le opere senza fini di lucro, relative a barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere, panche, gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, giochi per bambini, pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, ricoveri per animali domestici, ripostigli per attrezzi e manufati accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, stalli per biciclette, tende, coperture leggere di arredo.
Il glossario specifica, inoltre, per le “opere contingenti temporanee” di maggiori dimensioni, quali gazebo o stand, che l’installazione va effettuata previa comunicazione avvio lavori, mentre manutenzioni e rimozioni sono in edilizia libera.
Il regime giuridico sarà omogeneo su tutto il territorio nazionale, fermi restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire, è demandato a successivi decreti da adottare con le stesse modalità.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta a seguito dell'acquisizione dell'intesa della Conferenza Unificata avvenuta lo scorso 22 febbraio 2018.

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