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Certificati bianchi, il parere dell'Arera sulla modifica del decreto 11 gennaio 2017

L'Autorità ha inviato a Mise e Minambiente le sue proposte sullo schema di decreto interministeriale recante modifica del decreto interministeriale 11 gennaio 2017

lunedì 16 aprile 2018 - Redazione Build News

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L'Arera ha inviato al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro dell'Ambiente il parere 265/2018/I/efr dell'11 aprile 2018 sullo schema di decreto interministeriale recante modifica del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, in materia di certificati bianchi.

L'Autorità ha deliberato di “rilasciare, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 102/2014, parere favorevole sullo schema di decreto trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con la comunicazione del 5 aprile 2018, a condizione che sia considerato quanto di seguito esposto”.

Il parere dell'Arera segnala, in particolare, la necessità di:

a) espungere la previsione di tenere conto dei prezzi degli scambi avvenuti tramite bilaterali dai criteri per la determinazione del contributo tariffario riconosciuto, lasciando inalterata la relativa formulazione dell’articolo 11, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;

b) esplicitare le motivazioni sottostanti la scelta del valore di 260 €/TEE del corrispettivo da erogarsi al Gestore dei Servizi Energetici per l’emissione di TEE non derivanti da progetti;

c) dettagliare quale sia la quantità massima di TEE non derivanti da progetti che può essere emessa dal Gestore dei Servizi Energetici ogni anno, modificando il disposto indicato nello schema di decreto;

d) chiarire le modalità di riscatto dei TEE non derivanti da progetti emessi dal GSE con TEE generati attraverso la realizzazione di progetti e, in particolare, i termini temporali entro cui sia possibile effettuare tale riscatto;

e) tenere conto che debbano essere minimizzati gli oneri sui clienti finali neutralizzando i potenziali benefici economici per i distributori che riscattino TEE non derivanti da progetti, per effetto della differenza tra il prezzo di riscatto e la valorizzazione dei titoli acquisiti allo scopo;

f) definire specifiche modalità di utilizzo degli oneri nelle disponibilità del Gestore dei Servizi Energetici dopo l’emissione dei TEE non derivanti da progetti, affinché tale gettito possa essere utilizzato, fin dal primo anno, al fine di minimizzare l’onere sui clienti finali dei certificati bianchi, pur con l’esigenza di essere utilizzabile in caso di riscatto.

L'Autorità suggerisce inoltre di valutare gli elementi di cui alla parte motiva del parere e di prevedere:

g) in merito all’obbligo di comunicazione da parte del Gestore dei Mercati Energetici di maggiori informazioni societarie sui partecipanti ai mercati dei TEE, appositi obblighi conoscitivi a carico di questi ultimi, al fine di evidenziare interrelazioni societarie tra essi, nonché un esplicito mandato di monitoraggio allo stesso Gestore;

h) specifiche informative da parte del Gestore dei Servizi Energetici in merito alle stime di disponibilità di TEE.

Il parere Arera 265/2018/I/efr dell'11 aprile 2018

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