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“Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di cui all'art. 216, commi 1 e 27-ter del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si rileva che il prezzo dei materiali da costruzione piu' significativi nell'anno 2017, rispetto all'anno 2016, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento.”
È quanto si legge all'articolo 1 del decreto 27 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto la “Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2016 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2017, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.”
L'articolo 2 di questo decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.81 del 7 aprile 2018, rammenta che “ai sensi dell'art. 133, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' dell'art. 216, commi 1 e 27-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione piu' significativi impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2017 si fa riferimento:
a) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2011;
b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2010;
c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2009;
d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;
e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007;
f) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;
g) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. l del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;
h) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;
i) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

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