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Sono state aggiornate all'8 marzo 2018 le Faq (risposte alle domande frequenti) del Ministero dell'Ambiente sui Criteri ambientali minimi – CAM - per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, adottati con DM 11 ottobre 2017 e pubblicati sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017.
Riportiamo in particolare la risposta a un quesito relativo al criterio 2.3.7 “Fine vita”.
CRITERIO 2.3.7 FINE VITA
D: Si chiede se il piano di disassemblaggio debba includere gli impianti.
R: Sì, gli impianti sono inclusi. Come riportato nel testo il criterio esso si riferisce all’intera opera. Lo scopo del criterio è acquisire le informazioni utili alla fase di fine vita dell’edificio a beneficio della stazione appaltante. Nella verifica si chiede un elenco di tutti i materiali e componenti che “possono” essere in seguito riutilizzati o riciclati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dell’edificio. Nel caso degli impianti, quelli che sono stati progettati per essere disassemblabili e riciclabili andranno inclusi nel piano di disassemblaggio, quelli che non lo sono, non andranno in elenco. Per stimolare il mercato della produzione di impianti verso principi di ecodesign e l’uso di componenti recuperabili, in futuro sarà previsto un criterio premiante per l’installazione di impianti (di riscaldamento o raffrescamento, elettrici ecc) che sono progettati per essere disassemblati e riciclati.

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