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Trasporto rapido di massa, in Gazzetta il decreto con il riparto del fondo infrastrutture

Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato al trasporto rapido di massa

lunedì 29 gennaio 2018 - Redazione Build News

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È sulla Gazzetta Ufficiale n.22 del 27 gennaio 2018 il decreto 22 dicembre 2017 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, avente ad oggetto il “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato al trasporto rapido di massa.

L'art. 1 di questo decreto stabilisce che “le risorse stanziate sul capitolo 7400 del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale di questo Ministero, denominato «Spese per il completamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, globalmente pari a € 1.397.000.000, sono ripartite tra gli interventi elencati nell'allegato 1”.

“Con successivo provvedimento”, si legge all'art. 2, “la Direzione generale competente, per ogni intervento di cui all'allegato 1, provvede alla ripartizione del contributo in annualita', sulla base della documentazione istruttoria e dei cronoprogrammi che le amministrazioni beneficiarie dovranno trasmettere entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto”.

L'art. 3 dispone che “gli interventi di cui all'art. 1 sono attuati sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale, nelle quali sono definiti modalita' ed obblighi relativi all'attuazione degli interventi e all'erogazione dei contributi”.

“Le risorse di cui all'art. 1”, recita l'art. 4, “si intendono revocate qualora il soggetto beneficiario non provveda all'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2020.

Le risorse si intendono altresi' revocate nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma di cui all'art. 2, dovuto a fatti o atti che impediscano l'utilizzo delle risorse disponibili entro ventiquattro mesi dal termine previsto per la conclusione dell'intervento”.

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