Ultime notizie

Manutenzione ascensori e incentivi alle Fer: in vigore la Legge europea 2017

Vediamo casa cambia con l'entrata in vigore il 12 dicembre della Legge 20 novembre 2017, n. 167

mercoledì 13 dicembre 2017 - Redazione Build News

1_a_b_ascensore-9-9

È entrata in vigore ieri 12 dicembre la Legge 20 novembre 2017, n. 167 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017.”

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.277 del 27 novembre, la legge europea 2017 si compone di 30 articoli che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale al fine di adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Il provvedimento è volto a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 8 casi di pre-contenzioso (EU Pilot), a superare alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU Pilot, a garantire la corretta attuazione di 3 direttive già recepite nell'ordinamento interno, introdurre sanzioni per la violazione di norme regolamentari europee, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.

MANUTENZIONE ASCENSORI, RIATTIVATE LE COMMISSIONI PREFETTIZIE PER L’ABILITAZIONE. Tra gli articoli da segnalare c'è il n. 23 recante “Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonche' per l'esercizio degli ascensori”:

1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonche' per l'esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione previsto dall'articolo 15, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e' valido in tutto il territorio nazionale ed e' rilasciato dal prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi a un'apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, con laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da un'azienda sanitaria locale, ovvero da un'agenzia regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano a tale agenzia le competenze in materia. La commissione e' presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro o delle politiche sociali. Alla prova teorico-pratica sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente e ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.

2. La data e la sede delle sessioni di esame e' determinata dal prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri prefetti della regione, puo' disporre apposite sessioni di esame per tutte le domande presentate nella regione allo scopo di razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.

3. Gli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, sono abrogati.

4. Il Governo e' autorizzato a modificare, con apposito regolamento, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle disposizioni del presente articolo. Alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi del presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.

ENERGIA E FONTI RINNOVABILI. Il Capo VII (articoli da 19 a 21) contiene disposizioni in materia di energia e di fonti rinnovabili. L'articolo 19 – spiega un dossier della Camera - adegua la normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, con riferimento alle imprese a forte consumo di energia elettrica. L'articolo contiene (comma 1) una disposizione di carattere generale che destina automaticamente alla riduzione delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure previste ai commi successivi, almeno il 50 per cento delle risorse derivanti dalle riduzioni per gli anni 2017-2019, della componente tariffaria A3, destinata alla promozione di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'oggetto principale dell'articolo (commi 2-5) è tuttavia la modifica della disciplina delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica. Inoltre l'articolo interviene (commi 6 e 7) sull'ambito di applicazione del regime tariffario speciale per l'approvvigionamento di energia elettrica del sistema ferroviario.

L'articolo 20 adegua la normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, attraverso misure di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Al comma 1, lettera a) sostituisce il comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011 con un nuovo testo, in base alle quali l'incentivo riguarderà la produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore che sarà stabilito con appositi decreti, di cui tuttavia si anticipano alcuni elementi; inoltre, la lettera a) stabilisce che la diversificazione dell'incentivo per fonti e per scaglioni di potenza sarà finalizzata esclusivamente alla riduzione dei costi, anziché a commisurare l'incentivo stesso ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala. Nella disposizione si puntualizza altresì che l'incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata dell'impianto in esercizio. La lettera b), modifica il comma 4, lettera c) dell'articolo 24 del citato decreto legislativo. La novità ha ad oggetto le procedure d'asta al ribasso per impianti di potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti per l'accesso agli incentivi di cui sopra, gestite tramite il GSE (Gestore Servizi Energetici). Queste procedure, finora relative ad un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia d'impianto, per effetto della novella riguarderanno i contingenti di potenza anche riferiti a più tecnologie e specifiche categorie di intervento.

L'articolo 21 adegua la normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, con riferimento alle imprese a forte consumo di gas naturale. La disposizione demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale, definendone i requisiti e i parametri. La finalità è quella di consentire la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, in modo conforme ai criteri di cui alla Comunicazione della Commissione europea. Viene inoltre demandata alla Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, la rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas, il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas superiori a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici non siano assoggettati all'applicazione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure in materia di obiettivi comuni per la decarbonizzazione. Si stabilisce, anche in relazione a tale previsione, il vincolo che i provvedimenti dell'Autorità assicurino l'invarianza del gettito tributario e la clausola di invarianza finanziaria.

SOSTANZE E MISCELE. L'articolo 15 introduce un nuovo illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, a carico di chiunque viola le disposizioni in materia di pubblicità previste dall'art. 48 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele. In particolare, la nuova disposizione inserisce l'articolo 10-bis nel decreto legislativo n. 186 del 2011 , che detta la disciplina sanzionatoria recata dal citato Regolamento 1272/2008. Più precisamente, il nuovo articolo 10-bis dispone le sanzioni amministrative pecuniarie, da 10.000 a 60.000 euro, comminate per le violazione delle prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'art. 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del Regolamento (CE) n. 1272/2008, in base alle quali: la pubblicità delle sostanze classificate come pericolose deve menzionare le classi o le categorie di pericolo, e la pubblicità di una miscela classificata come pericolosa o contenente una sostanza classificata come pericolosa (di cui all'articolo 25, par. 6, dello stesso Regolamento CLP), che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta deve menzionare il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta. L'illecito amministrativo trova applicazione "salvo che il fatto costituisca reato" (clausola di riserva penale).

ACQUE. Il Capo VI (articoli da 16 a 18) contiene disposizioni in materia di tutela dell'ambiente. L'articolo 16, modificato dall'Assemblea del Senato, integra le disposizioni, dettate dall'art. 78-sexies del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque - al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee - onde pervenire al superamento di alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI. A tal fine, viene previsto che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le regioni e le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza. Nel corso dell'esame al Senato, l'articolo in esame è stato integrato mediante l'aggiunta di un periodo volto a prevedere che le autorità di bacino distrettuali rendano disponibili nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 195/2005, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate dai citati laboratori.

ACQUE REFLUE URBANE. L'articolo 17 interviene sulla disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano. Viene escluso che tali ulteriori attività di monitoraggio e controllo comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a carico della tariffa del servizio idrico integrato per le attività svolte dal gestore unico del servizio. Dalle disposizioni dell'articolo non derivano effetti su quanto disposto dall'articolo 92 del D.Lgs. 152/2006, che disciplina le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, e sulla sua applicazione in relazione ai limiti di utilizzo delle materie agricole contenenti azoto nelle medesime aree.

EMISSIONI INDUSTRIALI E AIA. L'articolo 18 modifica in più punti le norme che, nell'ambito del Codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006, sono volte ad attuare le disposizioni in materia di emissioni industriali e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) dettate dalla direttiva 2010/75/UE. La finalità delle modifiche è quella di pervenire ad un recepimento completo della Direttiva e, conseguentemente, superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 8978/16/ENVI. Le modifiche operate investono quattro gruppi diversi di disposizioni: 1) la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), dettata dalla parte seconda del Codice; 2) le disposizioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti contenute nel Titolo III-bis della parte quarta del Codice; 3) le norme in materia di emissioni di composti organici volatili (COV) e di grandi impianti di combustione, contenute nella parte quinta del Codice; 4) la disciplina relativa alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio, contenuta nella parte quinta-bis del Codice.

Il nuovo codice dei contratti pubblici dal 1° luglio, cosa cambia?

Scatta dal 1° luglio l’efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici, noto... Leggi


Riforma della giustizia pronta per l’esame in Parlamento

L’era post Berlusconi comincia con la presentazione del disegno di legge sulla... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Ultime notizie copertina articolo
Legge di Bilancio 2018: novità su Iva 10% per i beni significativi

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve...

Dello stesso autore