Fisco

Decreto BIM: la circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri

“L'ufficio legislativo del Mit, in nome di una poco comprensibile difesa della concorrenza, ha optato per non mettere alcun riferimento alla norma UNI 11337 limitandosi a richiamare l'art. 68 del Codice”

lunedì 11 dicembre 2017 - Redazione Build News

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Pubblichiamo il testo della circolare del Consiglio nazionale degli Ingegneri n. 158 del 7 dicembre 2017, avente ad oggetto il decreto Bim.

“Lo scorso 1° dicembre il Ministro Del Rio ha firmato il Decreto ministeriale che, in applicazione del comma 13 dell'art. 23 del Dlgs 50/2016, Codice degli Appalti, come modificato dal dlgs 57/2017, disciplina “....le modalità e i tempi di progressiva introduzione .... dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche" (art. 1).

Si tratta del cosiddetto decreto "BIM" che introduce il Building Information Modelling nel processo di pianificazione, progettazione, costruzione e gestione delle opere pubbliche.

Il Decreto, che si allega alla presente, e che sarà disponibile anche presso il nostro sito web, chiude un lungo periodo di lavoro di tanti soggetti pubblici e privati e si basa sui risultati del lavoro della speciale Commissione Ministeriale, presieduta dal Provveditore Ing. Pietro Baratono, di cui ha fatto parte la Rete delle Professioni Tecniche rappresentata dal suo Coordinatore (Armando Zambrano).

La commissione ha fatto numerose audizioni, tra cui anche quella della delegazione del CNI, che gli hanno permesso di acquisire una conoscenza elevata delle aspettative, delle critiche e delle criticità di tutti gli stakeholders interessati; il decreto, quindi, ha fatto tesoro di questo lavoro che ha assicurato allo stesso il giusto e necessario equilibrio tra istanze innovative e valutazione della realtà delle strutture professionali, imprenditoriali e, soprattutto, pubbliche.

Il Decreto prevede una articolazione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le procedure digitali di cui sopra, scaglionata nel tempo, dal 2019 al 2025, in ragione dell'importo dei lavori delle opere da progettare; in particolare l'art 6 del decreto prevede:

1° gennaio 2019 : opere di importo pari o superiore a 100 M€

1° gennaio 2020 : opere di importo pari o superiore a 50 M€

1° gennaio 2021 : opere di importo pari o superiore a 15 M€

1° gennaio 2022 : opere di importo pari o superiore a 5.225.000 € (art. 35 del dlgs 50/2016)

1° gennaio 2023 : opere di importo pari o superiore a 1,00 M€

1° gennaio 2025 : opere di importo inferiore a 1,00 M€

Si apre quindi ufficialmente una nuova stagione in cui la centralità del progetto, che ogni giorno difendiamo da continui attacchi, trova una nuova ed importante declinazione.

Una stagione in cui multidisciplinarieta', interdisciplinarieta', integrazione delle specialità', consentiranno il superamento di logiche separatistiche eventualmente ancora presenti e porranno le basi per una competizione tra specialita' in ordine alla leadership che questi nuovi processi integrati necessariamente richiederanno.

Come CNI siamo ovviamente molto interessati, per la categoria, a tutto questo, consapevoli delle difficoltà di vario genere che accompagnano questa innovazione di processo, prima ancora che di progetto.

Non ci sfuggono infatti i problemi legati a nuovi profili professionali (BIM Manager, BIM coordinator, BIM specialist ecc.), alla scrittura di nuove regole etiche e deontologiche più' coerenti con l'innovazione digitale, e, infine, i problemi legati alla crescita delle strutture professionali ed a una loro organizzazione in grado di competere in una sfida molto articolata e complessa quale quella che si sta aprendo.

Il primo fronte su cui come CNI saremo rapidamente operativi riguarda tre aspetti:

- Programmi di formazione distinti per progettisti e dirigenti e funzionari pubblici, strutturati e definiti tanto nei programmi quanto nei costi;

- Convenzioni per l'acquisto agevolato di hardware e software;

- Convenzioni per l'accesso a forme di credito agevolato per gli acquisti di cui sopra.

Sul programma di formazione intendiamo avere un coinvolgimento stretto di ANCE e ANCI per un format che, sul modello di quello già utilizzato per "Industria 4.0", traguardi anche l'esigenza di un nuovo rapporto del progettista tanto con la stazione appaltante che con il costruttore; il processo "digitale", infatti, nasce con il Capitolato informativo (Stazione appaltante), prevede la redazione dei vari livelli di progettazione richiesti (professionista) e giunge a conclusione con lo sviluppo della fase costruttiva (impresa) ed attenzione al ciclo di vita (gestore).

Un punto molto dibattuto in sede di lavori della Commissione è stato quello di decidere se esplicitare nel decreto un riferimento chiaro alla norma UNI 11337, scritta in ambito UNI da una commissione partecipata da tutti i maggiori soggetti interessati e qualificati nel settore, sul modello di quanto già presente, per esempio, nelle NTC 2008.

A noi il riferimento sembrava utile, pur se, ovviamente, non cogente, perchè, in ogni caso, chi affronterà il tema del capitolato informativo e, quindi, del progetto, dovrà necessariamente fare riferimento a standard consolidati.

L'ufficio legislativo del Ministero, in nome di una poco comprensibile difesa della concorrenza, ha optato per non mettere alcun riferimento limitandosi a richiamare l'art.68 del Codice.

In ogni caso il lavoro di UNI sarà oggetto anche dei processi formativi di cui sopra e costituirà, comunque, il riferimento normativo più agevole per i professionisti del settore e per le stazioni appaltanti.”

La circolare Cni n. 158 del 7 dicembre 2017

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