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Confartigianato ha formulato una istanza di interpello al fine di conoscere la corretta interpretazione del disposto di cui all’articolo 13 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 in ordine al contratto di lavoro intermittente.
In particolare, si chiede di specificare se, con riferimento all’ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 13, sia possibile da parte di imprese del settore edile l’assunzione con contratto di natura intermittente di figure professionali quali manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici che svolgono la propria attività con carattere discontinuo nell’ambito di appalti per lavori di manutenzione stradale straordinaria in forza di determinati ordini di servizio impartiti dal committente.
Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, il Ministero del Lavoro, nell'interpello n.1/2017 del 13 luglio, ricorda in via preliminare che ai sensi del citato articolo “Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.
“Da tale previsione”, osserva il Ministero del Lavoro, “si evince come l’articolo 13 del d.lgs. n. 81/2015 demandi al contratto collettivo l’individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente e in mancanza di tali previsioni contrattuali supplisce, in virtù di quanto previsto dall’articolo 55, comma 3, dello stesso d.lgs. n. 81/2015, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 ottobre 2004, che a sua volta fa rinvio alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
Nell’ipotesi in esame, pertanto, in assenza di specifiche previsioni contemplate dalla contrattazione collettiva di riferimento, per i lavori di manutenzione stradale straordinaria in relazione alle attività innanzi menzionate, si ritiene possa farsi riferimento alle attività indicate al n. 32 della medesima tabella, che non riporta alcuna distinzione in ordine alle tipologie di manutenzione stradale (ordinaria/straordinaria), a condizione che le relative figure professionali siano effettivamente adibite per lo svolgimento di lavori di manutenzione stradale, siano essi ordinari o straordinari”.
Il Ministero del Lavoro precisa che “resta ferma, in ogni caso, la legittimità del ricorso al lavoro intermittente in presenza dei requisiti soggettivi, atteso che l’articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 prevede che il contratto di lavoro intermittente possa in ogni caso essere concluso con soggetti “con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.”

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