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Concorrenza, via libera dalla Camera al disegno di legge

Il provvedimento torna di nuovo all'esame del Senato. Facciamo un primo punto sulle novità

giovedì 29 giugno 2017 - Redazione Build News

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L'Aula della Camera ha in data odierna approvato il disegno di legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (C. 3012-C). Il provvedimento torna ora all'esame del Senato.

Il disegno di legge è stato licenziato il 22 giugno scorso dalle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive di Montecitorio.

Il Governo – ricorda il dossier della Camera - ha presentato il disegno di legge il 3 aprile 2015. L'Assemblea della Camera lo ha approvato, con significative modificazioni, in data 7 ottobre 2015. Nel corso dell'esame in Senato, la X Commissione ha approvato numerose modifiche al testo e ha concluso l'esame in data 2 agosto 2016. Il Governo, in data 3 maggio 2017, ha presentato un maxiemendamento che recepisce sostanzialmente – aggiornando in particolare i termini e le date presenti nel testo - le modifiche apportate dalla X Commissione. L'Assemblea del Senato ha approvato, con voto di fiducia, il maxiemendamento del Governo in data 3 maggio 2017. Il disegno di legge è tornato all'esame della Camera per la seconda lettura ed è stato assegnato alle Commissioni VI e X per l'esame in sede referente in data 8 maggio 2017. Le Commissioni hanno concluso l'esame il 22 giugno, approvando ulteriori modifiche al testo.

SOCIETÀ DI INGEGNERIA. Con una disposizione di interpretazione autentica si estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria (a condizione che, entro sei mesi, siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) e dal regolamento attuativo (DM 8 febbraio 2013, n. 34) per le società tra professionisti. L'intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza. Con una modifica approvata in Aula è stato previsto che, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, le società di ingegneria sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Si prevede inoltre che l'Autorità nazionale Anticorruzione pubblichi sul proprio sito internet l'elenco di tali società (commi 149-150).

COMPENSO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI. Infine, con una modifica all'art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali, il d.d.l. concorrenza impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto (anche eventualmente in forma digitale). La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale (comma 151).

POLIZZE PER ASSICURAZIONE PROFESSIONALE. Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a "errori" del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa. Nel corso dell'esame parlamentare la predetta previsione è stata estesa alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge.

ENERGIA. Importanti innovazioni sono introdotte con riguardo al settore dell'energia. Come è noto, infatti, nel testo del disegno di legge presentato dal Governo vi era un gruppo di disposizioni volte ad eliminare il regime di "maggior tutela" che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica. Nel corso dell'esame alla Camera, in prima lettura, tale gruppo di disposizioni è stato modificato e integrato, soprattutto con l'inserimento di norme a tutela dei consumatori, mantenendo comunque intatta l'intenzione iniziale di liberalizzare la vendita ai clienti finali di energia in Italia, con l'eliminazione dei prezzi regolamentati. Il testo è stato ulteriormente modificato nel corso dell'esame al Senato. Un'ulteriore significativa modifica è stata approvata nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite VI e X.

In particolare determina la cessazione del regime "di maggior tutela" nel settore del gas naturale, abrogando, a partire dal 1° luglio 2019 (secondo la modifica approvata in Senato), la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero (comma 60).

E' inoltre eliminato il regime di "maggior tutela" nel settore dell'energia elettrica (comma 61). Nel corso dell'esame in Senato, sono state introdotte alcune modifiche a tale disposizione. In primo luogo è stata fissata al 1° luglio 2019 (invece che al 30 giugno 2017) la data dalla quale decorre l'abrogazione del regime di maggior tutela. Inoltre, mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva che l'AEEGSI disciplinasse le misure rivolte a garantire la fornitura del servizio universale, nel corso dell'esame in Senato è stato specificato che la medesima Autorità adotta disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. Nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite VI e X è stato soppresso il riferimento ai clienti che non abbiano scelto il proprio fornitore, i quali sono dunque sottratti al regime delle aste per aree territoriali.

Le modalità di superamento del regime della maggior tutela prevedono che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge l'AEEGSI trasmetta al Ministro per lo sviluppo economico il rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia e del gas. Tra gli indicatori contenuti nel rapporto vi è anche la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto il Ministero dello sviluppo economico, adotta un decreto che dà conto del raggiungimento degli obiettivi e definisce le misure necessarie affinché la cessazione del regime della Maggior tutela e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali avvenga secondo meccanismi che assicurino la concorrenza. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo, secondo le modalità definite con provvedimento dell' AEEGSI. (commi 67-71).

A tutela del consumatore sono previste ulteriori diverse misure, tra le quali:

- procedure finalizzate ad ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas, e garantirne la confrontabilità, tramite la realizzazione e la gestione da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato - di un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato retail (commi 62-65) e l'adozione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, di linee guida per la promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto (comma 66);

- modalità stabilite dall'AEEGSI, con propri provvedimenti affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la lettura sia tecnicamente possibile (comma 75);

- erogazione ed eventuale rimodulazione del bonus elettrico e del bonus gas, ossia dei benefici economici a sostegno dei clienti economicamente svantaggiati e dei clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita (commi 76-78);

- diritto dei consumatori alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas, di importo elevato maxibollette, derivanti da ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali (commi 79-80);

- misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas, tramite l'istituzione presso il MiSE di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali (commi 81-85);

- norme di promozione della concorrenza, attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali (comma 86);

- disposizioni relative alla clausola di «close-out netting», prevista nei prodotti energetici all'ingrosso, della quale si dispone la validità e l'efficacia anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti (commi da 87 a 89).

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E AL SETTORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA (commi 90 e 91). Con il comma 90, vengono inseriti, all'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, i nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

Il dossier del Servizio Studi della Camera ricorda che tale decreto legislativo ha dato attuazione alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. In particolare, l'articolo 42, oggetto di novella, disciplina i controlli e le sanzioni in materia di incentivi, prevedendo che l'erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE, sia subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. Tale verifica, che può essere affidata anche agli enti controllati dal GSE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti, anche senza preavviso, ferme restando le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali nonché ai gestori di rete.

Il capoverso 3-bis introdotto nella disposizione novellata prevede che, nei casi in cui nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 (in materia di certificati bianchi) o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al successivo comma 3-ter anch'esso di nuova introduzione.

La norma specifica che la disposizione si applica ove tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente.

Il capoverso 3-ter dispone poi che gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrano dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. In ordine alla decorrenza, gli effetti dell'annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Nel testo è stato chiarito che per entrambe le fattispecie su indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi; si prevede anche che le modalità di cui al primo periodo si applichino anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.

Il capoverso 3-quater introdotto nella disposizione novellata prevede che agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applichi una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante.

Tale effetto decorre dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui alla richiamata normativa regolamentare. La disposizione indica la finalità di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando, secondo il dettato della disposizione, la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento.

Si ricorda che l'art. 14 del decreto ministeriale 5 maggio 2011 reca disposizioni in materia di premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici, prevedendo che la componente incentivante della tariffa individuata è incrementata con le modalità di cui all'art. 12, comma 3, del medesimo D.M. e, con riferimento nello specifico alla previsione della lettera d), del 10% per gli impianti il cui costo di investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione europea.

Inoltre, si ricorda che il decreto ministeriale 5 luglio 2012, disciplinante l'attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia), prevede, all'articolo 5 (in materia di tariffe incentivanti), comma 2, lettera a), che le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull'energia consumata in sito sono incrementate, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, di una serie di premi, tra loro cumulabili, tra cui, per gli impianti che rispettano i requisiti indicati, i seguenti importi, con una diversa modulazione a seconda dell'entrata in esercizio: i. 20 euro/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013; ii. 10 euro/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014; iii. 5 euro/MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

Inoltre, nel testo è stato specificato che resta fermo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati.

Il comma 91 reca una novella al comma 7-bis dell’articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013. Tale disposizione, in materia di riduzione dei prezzi dell’energia elettrica, a sua volta novellata dall'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), prevede che i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. In ordine ai criteri applicativi, la normativa prevede che l'incremento sia applicato per gli impianti a certificati verdi sul coefficiente moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), registrato nell'anno 2012. Si ricorda che tale disposizione prevede, per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'àmbito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, che essa è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.

Rispetto a tale quadro, con la disposizione in esame si prevede che, in alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore possa richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi. In ogni caso si fissa il limite di quattro anni a partire dal 1° luglio 2016.

SPECIFICHE MISURE PER I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI QUALIFICATI COME "RETI INTERNE D'UTENZA" (comma 92). Il comma 92 reca - per i sistemi di distribuzione chiusi qualificati come "reti interne d'utenza" ai sensi della legislazione vigente - una disciplina parzialmente derogatoria a quella di cui all'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93.

La disciplina generale del comma 1 della predetta disposizione prevede che il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, sia indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Al fine di conseguire tale indipendenza, l'Autorità adegua i propri provvedimenti ai seguenti criteri minimi:

a) i responsabili della direzione del gestore del sistema di distribuzione non devono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione delle attività di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie;

d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il medesimo gestore individua un responsabile della conformità, indipendente e con poteri di accesso a tutte le informazioni necessarie in possesso del medesimo gestore del sistema di distribuzione e delle imprese collegate, che e' responsabile del controllo del programma di adempimenti e presenta annualmente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate.

Tali prescrizioni, per la novella qui in commento, non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile. Ne consegue l'obbligo, per l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, di adeguare i propri provvedimenti - in materia di obblighi di separazione - in relazione alla predetta deroga.

ATTI PER L'AGGIORNAMENTO CATASTALE (COMMI 173-174). Sono introdotte disposizioni che modificano l'art. 6 del testo unico per l'edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. In particolare, si dispone che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. Si introduce inoltre una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della legge in esame, il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia.

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