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In Gazzetta Ufficiale la Manovrina (legge n. 96/2017)

Ok alla cessione dell'ecobonus condomini alle banche. Il sismabonus esteso all'acquisto di case demolite e ricostruite nelle zone a rischio 1 anche con variazione volumetrica. Possibilità di cambiare la destinazione d’uso di un immobile in seguito ad interventi di restauro o risanamento

lunedì 26 giugno 2017 - Redazione Build News

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Sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 23 giugno 2017 - Suppl. Ordinario n. 31, è stata pubblicata la Legge 21 giugno 2017, n. 96 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

Si tratta della “Manovrina” correttiva convertita in legge dal Senato lo scorso 15 giugno ed entrata in vigore il 24 giugno 2017.

Il punto sulle misure per le rinnovabili

POSSIBILITÀ DI CAMBIARE LA DESTINAZIONE D’USO DI UN IMMOBILE IN SEGUITO AD INTERVENTI DI RESTAURO O RISANAMENTO. E’ stato approvato un emendamento che aggiunge l’articolo 65-bis il quale modifica il comma 1, lettera c) dell’articolo 3 del D.P.R. 380/01 (Testo unico dell’edilizia), che disciplina la definizione degli interventi edilizi relativi agli “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, al fine di prevedere che tali interventi - rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere - consentano, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.

Va segnalato che il Consiglio regionale della Toscana ha approvato una mozione che impegna la Giunta ad attivarsi per la modifica del Testo Unico Edilizia affinché con gli interventi di restauro e risanamento conservativo sia consentito anche il mutamento della destinazione d’uso (LEGGI TUTTO).

CESSIONE ECOBONUS CONDOMINI ALLE BANCHE. Si modifica la disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomìni. In particolare il comma 1, lett. a), estende fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l’incremento dell’efficienza energetica. Inoltre si prevede che la detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari). La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d’imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Le modalità attuative della norma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (modifiche all’articolo 14, comma 2-ter, del D.L. n. 63 del 2013).

Il comma 1, lett. b), del nuovo articolo 4-bis, interviene sulla norma che dispone che i controlli dell’ENEA sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (70 per cento) ovvero per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno una determinata qualità media (75 per cento). A seguito delle modifiche apportate si prevede che tali controlli siano effettuati con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. Per tali controlli da parte dell’ENEA è autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 (modifiche all’articolo 14, comma 2-quinquies, del D.L. n. 63 del 2013).

Il comma 2 dispone la copertura finanziaria dei nuovi oneri che derivano dal comma 1, a valere, in parte, sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014, in parte sul Fondo speciale di parte corrente (allo scopo utilizzando lo stanziamento del Ministero dell’economia e finanze), nonché sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, ai fini della compensazione degli ulteriori effetti in termini di indebitamento netto.

SISMABONUS PER L’ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE DEMOLITE E RICOSTRUITE. Prevista una modificato all’art 16 del D.L. 63/13 integrando la disciplina del cd Sismabonus. Il nuovo comma 1-septies - aggiunto dall’articolo in esame - provvede a disciplinare le relative detrazioni qualora gli interventi per la riduzione del sismico siano realizzati nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi della O.P.C.M. 3519/06, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori.

Agli acquirenti di tali unità immobiliari spettano le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare e, comunque, fino a 96.000 euro per singola unità immobiliare.

I soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito alle medesime imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con esclusione di cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.

FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NELLE ZONE A RISCHIO SISMICO. L’emendamento del Governo subemendato nel corso dell’esame in commissione aggiunge l’articolo 41-bis che, al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017- 2019, prevede l’assegnazione ai comuni compresi, alla data di presentazione della richiesta di contributo nelle zone a rischio sismico 1, di contributi a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 1).

Contributi. I comuni presentano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, contenenti le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al Codice unico di progetto (CUP), entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per gli anni 2018 e 2019 (comma 2).

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per gli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle seguenti priorità:

a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità;

d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici;

e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici (comma 3).

Ferme restando le predette priorità, se l'entità delle richieste pervenute supera l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione del medesimo esercizio (comma 4).

Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (comma 5).

Non sono considerate le richieste di contributo dei comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto di gestione approvato.

Il comune beneficiario del previsto contribuito affida la progettazione, anche con le modalità di cui al successivo comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di attribuzione delle risorse di cui al comma 3 (comma 6).

Al fine di sostenere le attività di progettazione da parte dei comuni, nell'ambito di una specifica convenzione, i medesimi comuni possono avvalersi, con oneri a carico del contributo concesso, del supporto della società Invitalia S.p.A. o della Cassa depositi e prestiti o società da essa controllate (comma 8)

Il monitoraggio delle attività di progettazione. La verifica del monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti avviene attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

Priorità ai fini di eventuali finanziamenti e copertura finanziaria. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate. Agli oneri derivanti dall’articolo in esame, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo da ripartire di cui all'articolo 41, comma 2 del decreto legge, per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

TAX CREDIT RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI, ELIMINATO IL TETTO MASSIMO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MOBILI. Viene modificata la disciplina del credito d’imposta per la ristrutturazione edilizia e l’eliminazione delle barriere architettoniche concesso in favore delle imprese alberghiere, di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014.

Viene in particolare modificato il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 10, che riconosce il credito d’imposta anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, allo scopo di:

- eliminare la riserva del dieci per cento delle risorse complessivamente stanziate per gli interventi diversi da quelli sugli immobili;

- chiarire che il riconoscimento del credito d’imposta, in tali casi, avviene anche se tali beni non sono destinati in via esclusiva agli immobili alberghieri oggetto di intervento;

- rendere più stringenti le condizioni per usufruire del beneficio, che per effetto delle modifiche in esame viene concesso a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d'imposta successivo, in luogo del secondo.

POTERE ANAC RACCOMANDAZIONI VINCOLANTI MA SENZA SANZIONE. Introdotta una modifica all’articolo 211 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16), in materia di pareri di precontenzioso dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), inserendo i commi 1-bis e 1-ter a tale articolo.

In particolare, con il comma 1-bis si legittima l’ANAC ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi ai contratti di rilevante impatto di qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che violino le norme in materia di contratti pubblici.

Il comma 1-ter prevede che l’ANAC adotti un parere motivato avverso un provvedimento di una stazione appaltante, ritenuto viziato da gravi violazioni delle disposizioni del Codice, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione. Nel parere motivato dell’ANAC devono essere indicati specificatamente i vizi di legittimità riscontrati.

Il medesimo comma 1-ter prevede altresì che se la stazione appaltante non si conforma al parere motivato dell’ANAC, entro il termine assegnato dall’ANAC, e comunque entro il limite massimo di sessanta giorni dalla trasmissione del parere, l’ANAC ha la facoltà, entro i successivi trenta giorni, di presentare ricorso presso il giudice amministrativo.

In tale caso la norma prevede l’applicazione dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

E’ previsto infine che l’ANAC individui con regolamento i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercitare i poteri previsti dai commi 1-bis e1-ter.

Le disposizioni in esame di fatto sostituiscono la previsione, volta a regolare il potere di adottare raccomandazioni vincolanti da parte dell'ANAC di cui al comma 2 dell'articolo 211, abrogato dall’art. 123 del D.Lgs 56/17, recante disposizioni integrative e correttive del Codice dei contratti pubblici.

ORGANIZZAZIONE ANAC. Viene attribuito all’ANAC il potere di definire con propri regolamenti l’organizzazione, il funzionamento e l’ordinamento giuridico del proprio personale sulla base dei principi della L. 481/1995 (che detta alcune disposizioni generali in materia di autorità indipendenti per i servizi pubblici e riconosce alle stesse tale forma di autonomia regolamentare). Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continua a trovare applicazione il DPCM 1 febbraio 2016, con il quale tale l’Autorità è stata riordinata in attuazione dell’art. 19, co. 3 e 4, DL 90/2014, che ha trasferito all'ANAC tutti i compiti e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), assorbendone anche le risorse umane, finanziarie e strumentali. Dall’attuazione della disposizione non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione prevede inoltre che in ogni caso il trattamento economico del personale dell’Autorità non può eccedere quello definito in attuazione del citato Piano di riordino adottato con DPCM 1 febbraio 2016.

COMPENSAZIONE DEBITI-CREDITI PA ESTESA A TUTTO IL 2017. Estesa al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

INCENTIVI AL FOTOVOLTAICO, AMMORBIDITA LA SANZIONE IN CASO DI CERTIFICAZIONI IRREGOLARI. Una disposizione interviene sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore fotovoltaico, introducendo a tal fine quattro nuovi commi, da 4-bis a 4-quinquies nell’articolo 42 del D.Lgs. n. 28/2011.

A tale riguardo, si ricorda che ai sensi della disciplina vigente (contenuta nel comma 3 del succitato articolo 42 del D.Lgs. n. 28/2011), nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli effettuati dal GSE o dai soggetti da questo preposti - siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza di incentivo ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'AEEGSI l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni previste (si tratta delle sanzioni di cui all'art. 2, co. 20, lett. c) della legge n. 481/1995).

Ai sensi del nuovo comma 4-bis, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifica o di indagine, risultano installati moduli non certificati o non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso azioni consentite dalla legge nei confronti dei responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del soggetto beneficiario, una decurtazione del 20% della tariffa incentivante base per l’energia prodotta sin dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE.

Ove ricorra il caso, resta fermo l’annullamento:

- della maggiorazione del 10% della componente incentivante della tariffa, prevista dal D.M. 5 maggio 2011 (art. 14, co. 1, lett. d) cd. “Quarto conto energia”) per gli impianti il cui costo di investimento (esclusa la componente lavoro), sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della UE;

- della maggiorazione prevista dal D.M. 5 luglio 2012 (art. 5, co. 2, lett. a)), cd. “Quinto conto energia” per gli impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’UE/ Spazio Economico Europeo - SEE.

Tale maggiorazione, ai sensi della sopra citata norma è pari a 20 euro/MWh se l’impianto è entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2013; 10 euro/MWh se entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2014; 5 euro/MWh se entrato in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

Il nuovo comma 4-ter dispone un dimezzamento della suddetta decurtazione qualora il beneficiario dell’incentivo dichiari spontaneamente, al di fuori di un procedimento di verifica o di indagine, la mancanza della certificazione o che la certificazione non risponde alla normativa di riferimento.

Il nuovo comma 4-quater dispone che, il GSE, ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dai commi 4-bis e 4-ter (rispettivamente, decurtazione del 20% o decurtazione del 10%), accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.

Infine, il nuovo comma 4-quinquies fa salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali diverse responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all’accesso e al mantenimento del diritto agli incentivi.

IMPIANTI EOLICI. Un'altra norma inserita dispone che tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012 a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al Registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro.

La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.

DURC E ROTTAMAZIONE CARTELLE. Approvato anche un emendamento che prevede la rimozione del blocco sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) alle imprese che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali. “Sarebbe stato paradossale tale blocco – ha commentato il deputato del Pd Dario Ginefra, primo firmatario dell'emendamento - per le imprese che hanno rottamato le cartelle esattoriali in base all’art 6 della legge 193/2016 in materia di procedura di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo e che erano impossibilitate a ricevere il DURC dopo averne fatto richiesta all’INPS. Siamo per il rispetto delle regole, ma la burocrazia non può bloccare la vita delle imprese”.

AUTORIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA CITTÀ METROPOLITANE. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il 2017 in favore delle province e delle città metropolitane per gli interventi di edilizia scolastica, in aggiunta alle risorse già attribuite per la medesima finalità dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a valere sulle risorse del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF.

SPAZI FINANZIARI. Approvato un emendamento che prevede la possibilità, per i comuni facenti parte di una Unione di Comuni, che hanno delegato le funzioni riferite all’edilizia scolastica, di poter richiedere spazi finanziari per la quota di contributi trasferiti all’unione stessa per interventi di edilizia scolastica.

Gli spazi in questione sono assegnati nell’ambito dei patti nazionali, previsti dall’articolo 10, comma 4, della legge n. 243/2012, vale a dire il meccanismo di assegnazione di spazi finanziari che interviene per le operazioni di investimento non soddisfatte dalle intese regionali di assegnazione di spazi.

Inoltre viene riformulato il comma 489 della legge n. 232/2016, che reca la procedura per la concessione degli spazi finanziari, prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei ministri comunichi alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 5 febbraio di ciascun anno, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale richiedente. La nuova formulazione del comma prevede ora che l’individuazione degli enti beneficiari degli spazi finanziari e l’importo degli stessi sia effettuata direttamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 15 febbraio di ogni anno (anziché comunicata al Ministero dell’economia e finanze entro il 5 febbraio), sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Entro il medesimo termine, la Presidenza del Consiglio - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica comunica, al Ministero dell’economia e delle finanze gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale. Qualora l’entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l’ammontare degli spazi disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione (analogamente a quanto già prevede il comma 493 per l’attribuzione di spazi non riferibili all’edilizia scolastica).

E’ inoltre posticipato al 20 febbraio (in luogo del 15) il termine previsto dal comma 492 per l’adozione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che determina l’ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale per la quota non riferita all’edilizia scolastica: attribuzione che, si rammenta, dovrà seguite di criteri di priorità nell’assegnazione stabiliti nel comma 492 medesimo.

Sono altresì modificati i criteri prioritari di assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali previsti dal comma 492 medesimo. Viene abrogata la necessità di disporre di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa per accedere agli spazi finanziari.

Approvato anche un emendamento che modifica la disciplina recata dalla legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017) sull’assegnazione di spazi finanziari agli enti locali per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica di cui necessitano gli enti locali. In particolare:

- modifica il comma 487 specificando che la comunicazione della necessità degli spazi da effettuare entro il 20 febbraio di ciascun anno ora prevista dal comma medesimo: a) debba avvenire secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della apposita struttura di missione operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; b) debba essere corredata delle informazioni relative al Fondo di cassa al 31 gennaio dell’anno precedente e dell’avanzo di amministrazione al netto della quota accantonata al Fondo crediti dubbia esigibilità (analogamente a quanto già prevede il comma 491 per le richieste di spazi finanziari non riferiti all’edilizia scolastica);

- modifica inoltre il comma 488 relativamente all’ordine di priorità con cui la struttura assegna gli spazi finanziari agli enti locali, aggiungendo dopo le tre priorità già previste, che qui non si dettagliano, due ulteriori priorità riferite, nell’ordine:

- agli interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico di quelli esistenti per i quali gli enti dispongono già del Codice Unico di Progetto (CUP);

- ad altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP. Ulteriori modifiche al comma 488 in questione non incidono sulle priorità vigenti, limitandosi sostanzialmente ad aggiornare alcuni riferimenti normativi previsti per esse nel comma, ovvero ad introdurre in aggiunta ai requisiti già richiesti per avvedere alla concessione degli spazi finanziari l’ulteriore requisito del possesso anche del CUP.

FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE TERREMOTATE EX ART. 4, CO. 1, D.L. N. 189/2016. Viene modificato l’art. 4 del D.L. 113 del 2016, che ha istituito il Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti presso il Ministero dell’interno (dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019). Potranno accedere al fondo i comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. La modifica comporta che le richieste dei comuni siano soddisfatte per un massimo del 90% delle stesse (attualmente la percentuale è fissata all’80%). In caso di fabbisogno eccedente la disponibilità, si procede a riparto proporzionale; in caso opposto, le disponibilità residue sono automaticamente assegnate alle disponibilità di detto fondo per l’anno successivo.

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. Sono introdotte misure di natura autorizzatoria e urbanistica volte ad agevolare la finanza di progetto nell'ammodernamento degli impianti sportivi pubblici.

L'articolo 62, in tema di impianti sportivi, è stato in più punti modificato nel corso dell'esame in commissione Bilancio della Camera. Le modifiche principali riguardano l'introduzione del divieto di includere nel progetto la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale e di una disciplina di dettaglio degli immobili con destinazione d'uso non sportiva. Altre modifiche rilevanti risiedono nella previsione di un esame delle istanze concorrenti in conferenza di servizi preliminare e nella definizione dei contenuti del progetto definitivo. Viene inoltre introdotta una norma che disciplina le metrature consentite per gli spazi interni all'impianto destinati a ristorazione e vendita di articoli sportivi. Vengono infine modificate le soglie, relative alla capienza dell'impianto, utilizzate per l'applicazione delle disposizioni in materia di "esclusiva" per le attività commerciali nei pressi dell'impianto sportivo alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto medesimo e in materia di applicazione delle regole sulle controversie. (fonte Servizio Studi Dipartimento Bilancio della Camera e Anci)

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