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Per effettuare modifiche alla recinzione di fabbricato di civile abitazione quale aliquota IVA si deve applicare? In Comune è stata presentata una SCIA
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
L’esecuzione di lavori di "modifica" alla recinzione di un fabbricato di civile abitazione, sia ipotizzando il caso che la "modifica" costituisca un intervento di “manutenzione ordinaria” (così come inteso dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380/1981) o di “manutenzione straordinaria” (così come intesa all’articolo 3, comma 1, lettera b) del citato D.P.R. n. 480/2001), ed essendo l’intervento indicato come "modifica" si ricade probabilmente nella fattispecie "manutenzione straordinaria", è soggetto all'aliquota IVA ridotta del 10% in quanto la recinzione è pertinenziale ad un edificio abitativo e quindi, proiettandosi il regime fiscale dell’edificio principale su quello servente l'aliquota IVA segue, per le pertinenze, le stesse regole che tornerebbero applicabili per l'edificio principale (si veda in proposito la Circolare n. 12/E del 1° marzo 2007 dell’Agenzia delle Entrate titolata:
"Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 e successive modifiche - Revisione del regime fiscale delle cessioni e locazioni di fabbricati (articolo 35, commi da 8 a 10- sexies). Ulteriori chiarimenti”, secondo cui “la sussistenza del vincolo pertinenziale, rendendo il bene servente una proiezione del bene principale consente di attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale.
Naturalmente, affinché possa darsi rilievo al vincolo pertinenziale, che ai sensi dell'articolo 817 del Codice civile, ricorre in presenza del requisito oggettivo (consistente nella destinazione durevole e funzionale di un bene a servizio o ad ornamento di un altro, c.d. bene principale) e del requisito soggettivo (consistente nella volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia titolare di un diritto reale sulla medesima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale con la cosa principale), è necessario che il vincolo stesso sia evidenziato nell'atto di cessione.
La sussistenza di tale nesso, alla luce dei criteri previsti dal Codice civile, consente di estendere alla pertinenza l'applicazione della medesima disciplina dettata per la tipologia del fabbricato principale, sia nell'ipotesi in cui questo e la pertinenza siano oggetto del medesimo atto di cessione sia nell'ipotesi in cui i due beni siano ceduti con atti separati”.

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