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Con la delibera n. 212 del 1 marzo 2017 l'Autorità nazionale anticorruzione ha accolto i contenuti della segnalazione Oice del 3 novembre 2016 in cui veniva rilevata l'illegittimità del ricorso, da parte dell'Azienda ospedaliera di Padova, all'appalto integrato per l'affidamento dell'incarico. Secondo l'Oice tale procedura doveva ritenersi non più vigente al momento della pubblicazione del bando e del disciplinare di gara, ancorché la procedura fosse stata preceduta da un avviso di preinformazione.
L'Azienda Ospedaliera aveva poi formulato istanza all'Anac sostenendo la validità dell'appalto integrato perché indetto con avviso di preinformazione pubblicato precedentemente all'entrata in vigore del codice.
L'Oice, con memoria del 13 gennaio 2017, aveva replicato all'istanza di parere formulata dall'Azienda Ospedaliera richiamando l'art. 216 co. 1 del d.lgs. 50/2016 (nuovo Codice Appalti) che prevede che il nuovo Codice si applichi alle procedure e ai contratti per le quali i bandi e avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore (19 aprile 2016), a nulla rilevava secondo l'Oice la pubblicazione della S.A. avvenuta con avviso di preinformazione in data precedente.
Sulla base delle motivazioni presentate dall'Oice, l'Anac ha quindi dichiarato illegittimo il bando. Secondo l'Autorità infatti mentre l'art. 70 co. 2 del D.lgs. 50/2016 prevede che l'avviso di preinformazione, a certe condizioni, possa essere utilizzato come indizione di gara, ai sensi della previgente normativa l'avviso di preinformazione non svolge mai tale funzione ed è un mero avviso indicativo e non vincolante delle procedure che la S.A. intende avviare.
In allegato:
- la delibera Anac n. 212 del 1 marzo 2017
- la memoria Oice
- l'istanza dell'azienda ospedaliera di Padova

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