


-
Criteri per la prevenzione e protezione antincendio nei luog...
-
Utilizzo del CSS nei cementifici: indirizzi dalla Regione Lo...
-
Bando Sport e Periferie 2020, incrementate le risorse con al...
-
Superbonus 110%, Anci: sbloccare i fondi per le assunzioni s...
-
Cantieri piccoli comuni, prorogati i termini per l'avvio
-
Milleproroghe 2021: le novità per il settore delle costruzio...
-
Bonus 110%: aggiornate le FAQ ENEA
-
Ecobonus, aggiornato il vademecum ENEA sulle caldaie a bioma...
-
Analisi online dei consumi energetici delle imprese: da Asso...
-
OICE: nel 2020 in aumento del 17% le gare BIM per progettazi...
-
Bando Isi 2020: dal 1° giugno 2021 le imprese possono accede...
-
Il futuro del riscaldamento a legna e pellet: il Libro Bianc...
-
Fatturato dei servizi: nel 4° trimestre 2020 calo contenuto ...
-
Costo dei materiali da costruzione, Artale e Danzi (FINCO) c...
-
Ventilazione meccanica nelle scuole, al via il bando nella r...
-
Superbonus 110%, ecobonus e bonus ristrutturazioni per impre...
-
Il Milleproroghe 2021 è legge. Tutte le misure
-
Liguria: approvate modifiche alla legge urbanistica del 1997
-
Etichette energetiche, dal 1° marzo si cambia. Ma i consumat...
-
Da UNICMI il Rapporto sul mercato dell’involucro edilizio 20...
-
Messa in sicurezza di edifici e territorio: il decreto del m...
-
Covid-19, Corte costituzionale: spetta allo Stato, non alle ...
-
Riconoscimento delle qualifiche professionali in UE: nuova s...
-
Imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali: la ris...
Favorire e agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, e assicurare maggiore uniformita' nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto.
Sono questi gli obiettivi del Regolamento – decreto 13 ottobre 2016, n. 264 emanato dal ministero dell'Ambiente – che fissa i criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 15 febbraio 2017, il Regolamento entrerà in vigore il 2 marzo prossimo.
Il decreto definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze e devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo.
BIOMASSE RESIDUALI DESTINATE ALL’IMPIEGO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA. Fatte salve le disposizioni di carattere generale di cui al decreto ed il rispetto dei requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore, nell'allegato 1 è riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali, alle condizioni previste dall'articolo 6.
SCHEDA TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'. L'Allegato 2 reca la scheda tecnica che contiene, tra l'altro, le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto. In caso di cessione del sottoprodotto, la conformità dello stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere sottoscritta una nuova dichiarazione di conformità.
In allegato il regolamento e gli allegati 1 e 2

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.