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Decreto Milleproroghe, via libera dal Senato: gli emendamenti approvati

La Commissione Affari costituzionali ha approvato modifiche in merito a oneri di sistema, taglio Iva per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica, normativa antincendio, incentivi a progetti di efficienza energetica, utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie, obblighi di comunicazione in materia di infortuni sul lavoro

giovedì 16 febbraio 2017 - Redazione Build News

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Con 153 voti favorevoli e 99 contrari, l'Assemblea del Senato ha oggi rinnovato la fiducia al Governo approvando il maxi-emendamento al decreto Milleproroghe 2017 (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244). Il provvedimento va ora alla Camera.

Il maxi-emendamento recepisce le numerose modifiche approvate dalla commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama.

Vediamo, con l'aiuto del dossier del Servizio studi del Senato, alcuni degli emendamenti accolti dalla commissione Affari costituzionali del Senato.

RIFORMA DEGLI ONERI GENERALI DEL SISTEMA ELETTRICO PER CLIENTI DI SERVIZI ELETTRICI DIVERSI DA QUELLO DOMESTICO. La Commissione, in sede referente, ha approvato l'emendamento 6.2000, che introduce tre periodi aggiuntivi al comma 9 dell'articolo 6.

Con il primo, sono disposte alcune abrogazioni. In ordine al comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, viene meno la disposizione secondo cui i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali. In ordine alle disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo, vengono meno i commi da l a 7 e il comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; resta però vigente la norma del comma 8, secondo cui i corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e distribuzione dell'energia elettrica sono determinati facendo riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia elettrica prelevata tramite il medesimo punto.

Con il secondo periodo, cessano eventuali effetti delle predette norme abrogate che non si siano ancora perfezionati; la formulazione lascerebbe intendere che i rapporti esauriti restino fatti salvi.

Con il terzo periodo, si modifica l'ammontare complessivo annuo del contributo corrisposto - come misura di compensazione territoriale - a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, fino al definitivo smantellamento degli impianti. L'attuale comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, prevedeva la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato. La determinazione ora è invece rapportata ad aliquote della tariffa elettrica "per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi”.

REINTRODOTTO PER IL 2017 IL TAGLIO IVA AL 50% PER CASE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. Accolto anche l'emendamento che proroga a tutto il 2017 la riduzione al 50% dell’Iva per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica (LEGGI TUTTO). L’incentivo era scaduto lo scorso 31 dicembre.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO. Con l'approvazione dell'emendamento 3.2000, la 1a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo, un differimento del termine di decorrenza dell'obbligo - a carico del datore di lavoro e del dirigente - della comunicazione in via telematica all'Inail, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Secondo la norma attuale, l'obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del regolamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro. L'emendamento 3.2000 eleva il termine a dodici mesi. Il regolamento è stato adottato con il D.M. 25 maggio 2016, n. 183, il quale è entrato in vigore il 12 ottobre 2016. L'emendamento 3.2000, quindi, differisce il termine di decorrenza dell'obbligo in esame dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017. La relazione tecnica allegata all'emendamento osserva che il differimento è inteso a consentire che l'Inail predisponga un'apposita procedura telematica per l'adempimento in oggetto.

L'obbligo deve essere adempiuto entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI ED I LOCALI ADIBITI AD ASILO NIDO. Gli identici emendamenti 4.8, 4.9 e 4.10 - accolti in sede referente - propongono di inserire un comma 2-bis il quale stabilisce al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero dell'interno 16 luglio 2014, in relazione agli adempimenti richiesti dalla predetta lettera a). Tali adempimenti - quali stabiliti nella norma richiamata - concernono le caratteristiche costruttive degli asili nido esistenti con più di 30 persone presenti (riguardo a separazioni e comunicazioni, resistenza al fuoco, scale, numero di uscite, altre disposizioni).

Restano fermi i termini indicati per gli altri adempimenti previsti (dalle lettere b) e c) dell'articolo 6, comma 1, del DM citato).

ADEMPIMENTI ANTI-INCENDIO. La disposizione recata dal novello comma 11-bis (oggetto degli emendamenti in sede referente: 5.23 testo 2, 5.24 testo 2, 5.25 testo 2) proroga al 7 ottobre 2017 il termine per alcuni adempimenti richiesti dalla normativa per la prevenzione degli incendi.

Ed una specifica previsione concerne i rifugi alpini (oggetto dell'emendamento 5.34 testo 2 in sede referente), per i quali la proroga è disposta al 31 dicembre 2017.

Il termine innanzi ricordato concerne l’assolvimento degli adempimenti prescritti dal d.P.R. n. 151 del 2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alle disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal D.P.R. 151/2011) che risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del citato decreto (pubblicato nella G.U. 22 settembre 2011, n. 221).

Tale proroga viene operata mediante una modifica del termine fissato dal comma 2 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 69 del 2013 (era il 7 ottobre 2014), come prorogato poi dall'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge n. 192 del 2014.

Le cd. nuove attività introdotte dal d.P.R. n. 151 del 2011 si riferiscono essenzialmente a:

- infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; interporti con superficie superiore a 20.000 m2; gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2.000 metri);

- grandi complessi per il terziario (edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità);

- demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2;

- strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

I medesimi emendamenti sopra ricordati recano altresì un novello comma 11-ter, il quale limita l’applicazione del differimento di termini, concesso dal comma 11-bis, ai soggetti (enti e privati) che provvedano agli adempimenti di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 151 entro il 1° novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 4 del medesimo d.P.R.

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTI-INCENDIO DELLE STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE. La disposizione (oggetto degli emendamenti in sede referente: 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 6.45, 9.59, 13.128) proroga al 31 dicembre 2017 (dunque di un anno) il termine per alcuni adempimenti da parte delle strutture turistico-alberghiere, richiesti dalla normativa per la prevenzione degli incendi.

La disposizione è posta come novella rispetto al decreto-legge n. 150 del 2013 (suo articolo 11, comma 1).

Esso pose un termine (al 2014, poi oggetto di una serie di proroghe, l'ultima delle quali, al dicembre 2016, disposta dall'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge n. 210 del 2015 come modificato in sede di conversione) per l'adeguamento alla normativa antincendio di alcune strutture ricettive turistico-alberghiere.

Si tratta, in particolare, delle strutture:

- con oltre 25 posti letto;

- esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere);

- in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio (approvato con decreto del ministro dell'interno 16 marzo 2012).

INCENTIVI A PROGETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA. La Commissione, in sede referente, ha approvato l'emendamento 6.106 (testo 2), volto ad introdurre un comma aggiuntivo di proroga annuale in tema di incentivi ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi terminava entro il 2014. La loro proroga, fissata sino al 31 dicembre 2016, avviene a fronte di progetti definiti dallo stesso proponente e concretamente avviati entro il 31 dicembre 2016: tale termine è ora spostato al 31 dicembre 2017.

ACCORDI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. Prevista la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, del termine per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

La modifica (come emendata in sede di coordinamento) interviene sul comma 7 dell’articolo 12 del D.L. 83/2012, in cui si stabilisce la possibilità, a favore dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata inclusi nel Programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato (art. 18 del D.L. 152/1991), per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto legge n. 273 del 2005, di rilocalizzazione degli interventi edilizi nella stessa regione o in regioni confinanti (ma esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia). Il termine del 31 dicembre 2016 è prorogato dalla norma in esame fino al 31 dicembre 2017.

UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE. Il comma 9-bis dell'articolo 9, introdotto dall'emendamento 9.67, modifica il comma 737 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) prorogando fino al 2019 la possibilità di utilizzare integralmente i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

SOSPENSIONE EFFICACIA DELLE PRETESE TRIBUTARIE RELATIVE A CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI CHE HANNO PRODOTTO ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI. L'emendamento 13.7 (testo 5) approvato in sede referente, inserisce un nuovo comma 2-bis, in base al quale si sospende l'efficacia delle pretese tributarie relative al disconoscimento dell'esecuzione dell'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1995, nei confronti dei consorzi e delle società consortili che hanno prodotto energia elettrica da fonti rinnovabili per uso proprio, per uso delle imprese associate e dei loro soci; si prevede, per tale sospensione, il termine ultimo del 30 novembre 2017.

Si tratta del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. La norma citata prevede che è esente dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni (lettera b) del comma 3 citato).

CONTRIBUTO FONDO INDENNIZZO PER ACQUIRENTI DI IMMOBILI. Il comma 6-bis dell'articolo 13 (emendamento 13.145 approvato in sede referente) intervenendo sul comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 122 del 2005, estende da 15 a 25 anni (a decorrere dal 2005) il periodo massimo per il quale è dovuto il contributo obbligatorio in favore del Fondo per il soddisfacimento delle richieste di indennizzo presentate dagli acquirenti di immobili da costruire danneggiati nei loro diritti patrimoniali. Tale contributo è posto a carico dei costruttori tenuti all'obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione prevista dalla legge.

CONFIDI. L'emendamento 13.2003 aggiunge un comma all'articolo 48 del decreto legislativo in materia di modalità di redazione dei bilanci degli intermediari finanziari con il quale si specifica il novero dei soggetti ai quali è consentito di redigere il bilancio secondo le disposizioni relative agli intermediari "non IFRS" ovvero non tenuti, nella redazione dei documenti contabili, al rispetto dei principi contabili internazionali.

L'emendamento aggiunge un comma all'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 che concerne i conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

La novella consente ad alcune specifiche categorie di intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia e disciplinato dall'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) nonché ai confidi iscritti nella apposita sezione del predetto albo, di redigere il bilancio secondo le disposizioni relative agli intermediari "non IFRS". La possibilità concerne solo gli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017.

L'articolo 10 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha infatti dettato norme in merito ai soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi specificando le modalità di continuazione dell'attività di intermediazione finanziaria per gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, risultavano già iscritti negli elenchi degli intermediari previsti dagli articoli 106 e 107 del TUB. Si rammenta che i confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1 del TUB.

La lettera e) citata nell'emendamento, in particolare, concerne gli altri soggetti che potevano presentare istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui a predetto articolo 106, ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 111 o nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1, del TUB.

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