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Sul Suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 5 del 3 febbraio 2017 (n. 5) è stata pubblicata la Legge 26 gennaio 2017, n. 1 recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”.
Questa legge – IN ALLEGATO - approvata il 24 gennaio scorso dall'Assemblea regionale siciliana, è entrata in vigore il 4 febbraio scorso ed è composta da tre articoli:
- Art. 1. Modifiche agli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12
- Art. 2. Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8
- Art. 3. Entrata in vigore
Come ha spiegato il presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, con questa nuova legge “si moltiplica il numero delle commissioni di gara e si attribuisce all'Urega, non un ruolo di gestione degli appalti, ma quello di controllo degli stessi. Sono previsti incentivi per le commissioni che operano velocemente e penalizzazioni per quelle che agiscono in ritardo”.
MODIFICHE AGLI ARTICOLI 8 E 9 DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12. La rubrica dell’articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è così sostituita: “Commissione aggiudicatrice nel caso dell’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importo inferiore o pari alla soglia di cui all’articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 12/2011 è sostituito dal seguente: “1. Nel caso in cui per l’affidamento di appalti di servizi o forniture ovvero di lavori di importo inferiore o pari a quello individuato dall’articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.”.
I COMPITI DELL’UFFICIO REGIONALE PER L’ESPLETAMENTO DI GARE PER L’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI (UREGA). È istituito l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA), il quale è altresì competente per l’espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto e di contratti di concessione di lavori pubblici.
Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e di funzionamento del predetto Ufficio.
L’Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni territoriali aventi sede nei comuni capoluoghi delle Città metropolitane o dei liberi Consorzi comunali. Il predetto Ufficio costituisce struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ed è articolato in servizi.
La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d’appalto e di concessione per lavori e le opere di interesse relativo ad un territorio di due o più Città metropolitane ovvero liberi Consorzi comunali con importo a base d’asta superiore a quello individuato dall’articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni nonché attività di coordinamento delle sezioni territoriali.
Le sezioni territoriali svolgono attività di espletamento delle gare d’appalto e di concessione per i lavori e le opere di interesse di area vasta, intercomunale e comunale con importo a base d’asta superiore a quello individuato dall’articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Leggi anche: Appalti, la Sicilia modifica la legge regionale del 2011. Crocetta: “Si sblocca il sistema”

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