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Con la delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016, l'Autorità anticorruzione ha adottato i nuovi modelli standardizzati di comunicazione che le stazioni appaltanti, gli operatori economici e le società organismo di attestazione (Soa) dovranno utilizzare per ciascuna tipologia di informazione da rendere all’Autorità.
La delibera – qui in allegato con i nuovi modelli - ricorda in premessa che “l’abrogazione della Parte I del d.p.r. 207/2010 disposta dall’art. 217, comma 1, lettera u), numero 2) del d.lgs. 50/2016, ha riguardato anche la disposizione inerente l’implementazione del Casellario Informatico, contemplato dall’art. 8 del decreto abrogato.
La nuova disciplina introdotta per gli appalti pubblici dal d.lgs. 50/2016 rinvia la disciplina attuativa di alcune disposizioni ivi contenute alla formulazione da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Autorità) - articolo 213, comma 2, di detto decreto - di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, destinati a garantire la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, nonché a fornire supporto alle stesse, facilitando lo scambio di informazioni, assicurando l’ omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche.
L’articolo 213, comma 8, del d.lgs. 50/2016 stabilisce che per tali finalità l’Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.
Il successivo comma 10, del medesimo articolo, dispone che l’Autorità Nazionale Anticorruzione gestisce il Casellario Informatico dei contratti di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’art. 80 del medesimo decreto. All’Autorità è devoluto il compito di gestire il collegamento con la Banca dati nazionale degli operatori economici, prevista dal successivo art. 81”.
Pertanto, il Casellario Informatico delle Imprese “necessita di essere uniformato alle nuove disposizioni previste dal richiamato d.lgs. 50/2016, sia con riferimento ai mutati requisiti abilitanti alla partecipazione alle gare e all’affidamento di subappalti, sia con riferimento alle notizie afferenti l’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, utili per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 83, comma 10, del medesimo decreto”.
A tale scopo “risulta necessario semplificare il flusso informativo con la formulazione di modelli standardizzati di comunicazione, da adottarsi a cura delle Stazioni appaltanti, degli operatori economici e delle Società Organismo di Attestazione, per ciascuna tipologia di informazione da rendere all’Autorità”.
ABROGATI I MODELLI DEL 2013. La delibera quindi dispone:
- i modelli “A” e “B” di segnalazione allegati al Comunicato del Presidente dell’Autorità del 18.12.2013 sono abrogati;
- l’adozione degli allegati modelli di comunicazione, che risultano diversificati rispetto al soggetto sul quale incombe l’obbligo informativo;
- resta riconfermato l’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicazione all’Autorità delle informazioni riportate per fattispecie nel modello allegato, denominato mod.“A”, al Comunicato del Presidente del 21 dicembre 2016 che ha introdotto i nuovi modelli di segnalazione all’Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio della Autorità nonché per gli altri dati da iscrivere nel Casellario. La mancata o ritardata segnalazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento (esclusione, revoca dell’aggiudicazione, diniego di autorizzazione al subappalto, rescissione contrattuale, ecc.) comporterà l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del procedimento o comunque nei confronti di colui che si sa reso responsabile di tale omissione/ritardo;
- è fatto obbligo agli O.E. di comunicare all’Autorità le informazioni riportate per fattispecie nel modello allegato, denominato mod.“O.E.”. La mancata o ritardata segnalazione, ai sensi dell’art. 74, comma 6, e 76 , comma 12, del d.p.r. 207/2010 (poi Linee guida), entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, comporterà l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti dell’O.E. resosi responsabile di tale omissione/ritardo;
- è fatto obbligo alle SOA di comunicare all’Autorità le informazioni riportate per fattispecie nel modello allegato, denominato mod.“S.O.A.”. La mancata o ritardata segnalazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, comporterà l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ex art. 73 del d.p.r. 207/2010 (poi Linee guida) nei confronti della SOA responsabile di tale omissione/ritardo;
- vi è l’obbligo per tutte le stazioni appaltanti e per le SOA di consultare il casellario per l’individuazione delle cause di esclusione. La mancata consultazione comporterà l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del procedimento e, comunque, del soggetto responsabile dell’inadempimento.

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