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È disponibile da ieri, sul sito internet delle Entrate, l’elenco dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti nel Catasto terreni. L’Agenzia ricorda che i titolari di diritti reali sugli immobili rurali hanno l’obbligo di dichiararli al Catasto fabbricati: se questo non è stato fatto entro il termine previsto del 30 novembre 2012, i proprietari possono ancora presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso. In mancanza, gli Uffici provinciali-Territorio dell’Agenzia delle Entrate procederanno all’accertamento, in via sostitutiva del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge.
SANZIONI RIDOTTE PER LA REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA. La legge 214/2011 (cosiddetta “Salva Italia”) ha previsto l’obbligo, per i proprietari di fabbricati rurali che risultavano ancora censiti al Catasto terreni, di dichiararli al Catasto fabbricati. I proprietari inadempienti riceveranno nelle prossime settimane una comunicazione da parte dell’Agenzia, che li inviterà a regolarizzare spontaneamente la situazione catastale dell’immobile, beneficiando di sanzioni ridotte. Con le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, infatti, se il cittadino provvede autonomamente all’iscrizione in catasto, può beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, a titolo esemplificativo, si riducono da un importo compreso tra € 1.032 e € 8.264 ad un importo di € 172 (pari ad 1/6 del minimo).
A tal fine, il proprietario, avvalendosi di un professionista tecnico abilitato, dovrà presentare agli uffici dell’Agenzia l’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).
QUANDO L’ACCATASTAMENTO NON È NECESSARIO. Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
- serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
- fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).
L’elenco dei fabbricati rurali è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it ed è raggiungibile seguendo questo percorso: Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali.

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