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Con il regolamento regionale 30 dicembre 2016, n.2 la Regione Emilia Romagna disciplina la ripartizione delle risorse del Fondo per la progettazione e l'innovazione, in vigenza dell'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quinquies, del vecchio Codice appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), tra i soggetti specificati all’articolo 4 del regolamento per lo svolgimento delle attività ivi indicate.
Il regolamento si applica alle attività svolte, secondo quanto precisato all'articolo 9, nel periodo ricompreso tra il 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) e il 19 aprile 2016, giorno antecedente la data di entrata in vigore del nuovo Codice appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
I SOGGETTI BENEFICIARI. Beneficiano della ripartizione del fondo i seguenti soggetti:
a) i progettisti, che si siano assunti la responsabilità professionale della progettazione firmando il progetto;
b) i collaboratori alla progettazione, cioè il personale con mansioni e competenze tecniche o specialistiche cui siano stati affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del progetto fra i quali rientrano, a titolo esemplificativo: la redazione di elaborati descrittivi di consulenze specialistiche strumentali o connesse all'elaborazione progettuale; la redazione di elaborati espropriativi; le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, compresi i rilievi, misurazioni, picchettazioni;
c) i tecnici incaricati della redazione dei piani di sicurezza che se ne siano assunti la responsabilità professionale firmando il piano;
d) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera c), cioè il personale con mansioni e competenze tecniche o specialistiche cui siano stati affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del piano;
e) il direttore dei lavori, che si sia assunto la responsabilità professionale dell'attività di direzione dei lavori, sottoscrivendo in particolare gli stati di avanzamento dei lavori stessi nonché il relativo stato finale e, quando necessario, il certificato di regolare esecuzione;
f) i collaboratori alla direzione dei lavori, che si siano assunti la responsabilità professionale relativa all'attività prevista dalla normativa vigente, compresi gli assistenti di cantiere, che si siano assunti la responsabilità professionale della relativa attività, sottoscrivendo apposite dichiarazioni e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, qualora tale attività non sia stata assegnata al soggetto che svolge la direzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
g) i collaudatori, che si siano assunti la responsabilità professionale relativa alla sottoscrizione del verbale di collaudo;
h) il responsabile del procedimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
i) l'ufficiale rogante, o il suo sostituto, che abbia collaborato con il responsabile di cui alla lettera h) svolgendo le funzioni di cui agli articoli 95 e 96 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
I dipendenti con qualifica dirigenziale non beneficiano della ripartizione del fondo.
Il presente regolamento – IN ALLEGATO – è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 390 parte I del 30 dicembre 2016.

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