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Con la circolare n. 49 del 16 dicembre 2016 - IN ALLEGATO -, l'Inail fornisce indicazioni in merito alle nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale. In particolare, viene precisato che rimangono invariati gli importi per gli indennizzi.
“La legge di stabilità 2016 – ricorda l'Istituto - ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Inail a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell' Inail, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente.
Lo stesso comma precisa che gli incrementi annuali si aggiungono a quello complessivo del 16,25%, derivante dalla somma delle percentuali dei due aumenti straordinari citati in premessa, e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della Tabella indennizzo danno biologico di cui al citato decreto ministeriale 12 luglio 2000.”
RIVALUTAZIONE CON DECORRENZA 1° LUGLIO 2016. “In base alla nuova previsione legislativa, l'Istituto ha avviato l’iter per la rivalutazione degli importi degli indennizzi dovuti con decorrenza 1° luglio 2016.
Per l’anno 2015, tuttavia, l’Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a – 0,1%, che avrebbe comportato un adeguamento in negativo delle prestazioni in questione.
La legge di stabilità 2016 ha però stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.
In virtù della suddetta norma di salvaguardia, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016 ha confermato, a decorrere dal 1° luglio 2016, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e da malattia professionale vigenti nell’anno 2015, come determinati, da ultimo, in virtù della circolare Inail 9 maggio 2014, n. 26, alla quale si fa rinvio.
Tali importi rimarranno in vigore fino alla data del 30 giugno 2017, essendo fissata al 1° luglio 2017, sempreché ricorrano i relativi presupposti, la data di decorrenza della prossima rivalutazione annuale introdotta dalle nuove disposizioni in argomento.”

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