Fisco

Responsabilità solidale negli appalti di manodopera: chiarimenti dai commercialisti

In un memorandum anche alcuni suggerimenti operativi per ridurre i rischi gravanti sul committente

mercoledì 21 dicembre 2016 - Redazione Build News

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Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato un interessante memorandum – n. 14/2016 – avente ad oggetto la “Responsabilità solidale negli appalti di mano d’opera”.

L’argomento di questo memorandum – si legge nell'introduzione - è la responsabilità solidale che il Legislatore pone a carico del committente imprenditore o datore di lavoro in merito a determinati obblighi gravanti sull’appaltatore e sugli eventuali subappaltatori.

La normativa che disciplina la responsabilità solidale del committente nell’ambito degli appalti ha formato oggetto, negli ultimi anni, di ripetute modifiche normative che hanno riguardato principalmente la posizione soggettiva del committente e dell’appaltatore.

Il filo conduttore” delle suddette modifiche è il coinvolgimento del committente, in qualità di garante, nel rispetto degli obblighi gravanti sull’appaltatore e sull’eventuale subappaltatore. È quindi importante avere piena conoscenza della normativa e della giurisprudenza prevalente, al fine di poter fare nell’affidamento degli appalti o dei subappalti scelte responsabili e consapevoli.

L’art. 1292 del codice civile (rubricato “Nozione della solidarietà”) afferma che “L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”. “Semplificando al massimo, l’espressione descrive (sotto l’aspetto della responsabilità solidale fra condebitori) la situazione in cui due o più soggetti sono entrambi obbligati al pagamento di un debito o comunque all’esecuzione di una prestazione in favore di un creditore. In tale situazione il creditore ha diritto di pretendere il pagamento dell’intero suo credito (o l’esecuzione dell’intera prestazione dovuta) indifferentemente da uno dei soggetti solidalmente responsabili, e l’adempimento effettuato da uno di essi libera anche gli altri: per fare un esempio di responsabilità solidale regolata dalla legge, il danneggiato nell’ambito di un incidente stradale ha diritto (a sua insindacabile scelta) di chiedere il risarcimento del danno subito al conducente dell’autoveicolo danneggiante, al proprietario dello stesso o alla compagnia che obbligatoriamente assicura il veicolo; tali soggetti, quindi, sono “solidalmente responsabili” per il risarcimento dovuto al danneggiato.

GLI OBBLIGHI GRAVANTI SU COMMITTENTI ED APPALTATORI. Nel riepilogo il documento del CNDCEC riassume gli obblighi gravanti su committenti ed appaltatori in forza della variegata congerie di norme che disciplinano la materia, affermando che:

- “il committente è responsabile: a) in solido con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 1676 c.c., per quanto è dovuto ai dipendenti dell’appaltatore per l’attività eseguita nell’appalto (retribuzioni, indennità, rimborsi, etc.), nei limiti del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda, ma senza limiti di tempo; b) in solido con l’appaltatore ed il subappaltatore, ai sensi dell’art. 29 comma 2° D.Lgs. 276/2003, per il pagamento dei trattamenti retributivi e per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, con il limite temporale di due anni dalla cessazione dell’appalto, ma senza limitazione di importo; c) in solido con l’appaltatore ed il subappaltatore, ai sensi dell’art. 26 comma 4° D.Lgs. 81/2008, per il risarcimento dei danni subiti dal dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per la parte non oggetto di indennizzo da parte degli enti assicuratori obbligatori.

- l’appaltatore assume nei confronti del subappaltatore la stessa posizione giuridica assunta dal committente nei confronti dell’appaltatore, con le conseguenze ora descritte.

I commercialisti segnalano che “nell’attuale formulazione dei contratti d’appalto gli aspetti di cui sopra sono trattati solo marginalmente, tramite l’indicazione di documentazione da richiedere all’appaltatore e con la sintetica avvertenza (segnalata solo nelle condizioni particolari) che la mancata consegna della documentazione legittima la sospensione dei pagamenti.

SUGGERIMENTI OPERATIVI. Il documento dei commercialisti presenta alcuni suggerimenti operativi per cercare di ridurre i rischi gravanti sul committente. “A tal fine è opportuno inserire nel contratto d’appalto clausole che:

- subordinino la possibilità di subappalto alla specifica approvazione scritta del committente;

- impongano all’appaltatore di utilizzare solo personale regolarmente assunto, assicurato e retribuito nelle forme di legge, con applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- prevedano il diritto del committente di precludere l’accesso ai luoghi di svolgimento dell’attività al personale del quale l’appaltatore non abbia dimostrato il regolare inquadramento;

- soprattutto, consentano al committente di sospendere il pagamento del corrispettivo fino al momento in cui l’appaltatore non abbia dimostrato l’adempimento delle obbligazioni retributive, fiscali e contributive relative al personale impiegato nell’appalto.

È altresì utile ed opportuno stipulare polizze per la responsabilità RCO/RCT che espressamente prevedano la copertura anche per gli infortuni eventualmente subiti da personale dell’appaltatore di cui il committente sia tenuto a rispondere ai sensi della normativa sopra richiamata.

In allegato il memorandum n. 14/2016 del CNDCEC

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