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Sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 21 del 25 novembre 2016 è stata pubblicata la legge regionale 18 novembre 2016 n. 29 “Prime disposizioni in materia urbanistica e di attività edilizia in attuazione della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita)”, approvata lo scorso 8 novembre dal Consiglio regionale.
La nuova legge regionale – IN ALLEGATO - introduce una serie di semplificazioni alla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e del paesaggio al fine di migliorare le condizioni di operatività dei Comuni, riducendo tempi e lungaggini.
Rilascio del permesso di costruire convenzionato. Il nuovo testo stabilisce la possibilità per i Comuni, il cui Piano regolatore o Piano di fabbricazione preveda l’obbligo di preventiva formazione di strumenti urbanistici attuativi, di scegliere in alternativa la formula del “rilascio del permesso di costruire convenzionato”, mantenendo quindi la possibilità di convenzionare l’esecuzione di opere di urbanizzazione di interesse del Comune, ma con un procedimento amministrativo più semplice. E’ prevista un’azione generalizzata di semplificazione del procedimento di approvazione del nuovo Piano urbanistico comunale ed un ampliamento delle competenze dei Comuni nella gestione del Puc stesso, mediante la riduzione delle competenze regionali nell’approvazione di modifiche allo stesso Piano. Sono stabiliti in maniera univoca gli elaborati che compongono il progetto del Puc, in modo da dare ai Comuni certezza sugli atti necessari e ridurre la discrezionalità della Regione, delle Province e della Città Metropolitana nelle richieste di integrazione. Per i Comuni dotati di Piano regolatore generale o di Programma di fabbricazione è introdotta la possibilità di proporre Accordi di Programma per interventi di riqualificazione urbana con valenza di interesse pubblico.
Sottotetti. Per quanto riguarda la legge dei sottotetti, viene attribuita ai Comuni la competenza nell’approvazione della disciplina per il recupero dei sottotetti di edifici esistenti realizzati tra il 2001 ed il 2014. Si prevede, quindi, l’estensione dei benefici della legge.
Opere abusive. Sono attribuite ai Comuni le competenze sulla determinazione delle sanzioni per opere abusive per le quali non sarà più necessaria la stima da parte dell’Agenzia delle Entrate, Sezione Territorio, come d’altra parte previsto dalla normativa statale.
Attività produttive. Per quanto riguarda le attività produttive, per gli interventi non conformi ai piani urbanistici, si stabilisce l’obbligo di acquisire l’assenso del Consiglio comunale ad inizio procedimento anziché alla fine, come attualmente previsto, in modo che la volontà comunale costituisca il presupposto per l’approvazione dei progetti. Sempre in tema di attività produttive, sono resi più flessibili i parametri urbanistici di riferimento (introduzione di una franchigia di 6 metri per incrementare l’altezza delle costruzioni) per approvare i progetti in deroga alla disciplina urbanistica per l’ampliamento di edifici produttivi esistenti, riducendo così il ricorso a procedure di variante al piano urbanistico. Fermi restando i tempi dei procedimenti, come richiesto dai Comuni.
Osservatorio regionale del paesaggio. È prevista infine la creazione dell’osservatorio regionale del paesaggio in virtù di un’intesa Regione-Ministero dell’Ambiente.

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