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La Commissione Bilancio della Camera ha approvato domenica scorsa un emendamento alla legge di Bilancio che integra la normativa in tema di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.
In particolare, il nuovo articolo 7-bis stabilisce che il versamento della ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, sia effettuata dal condominio in qualità di sostituto d’imposta solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro.
Il condominio è comunque tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno ove non sia raggiunto l’importo minimo predetto.
NUOVA SABATINI. Un altro emendamento approvato inserisce i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti tra gli investimenti che danno titolo a beneficiare dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (c.d. nuova Sabatini).
START-UP INNOVATIVE. Per quanto riguarda le start-up innovative, è stata approvata una modifica che integra la disciplina della sottoscrizione dell’atto costitutivo, prevedendo che esso possa essere sottoscritto oltre che con forma digitale anche con firma elettronica avanzata autenticata. Inoltre, è previsto l'esonero dell’atto costitutivo delle start up innovative dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria. Di conseguenza, viene modificato l’articolo 81, comma 2, riducendo di 300 mila euro l’incremento del Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili (da 300 a 299,7 milioni) a decorrere dal 2017.
TEMPI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato anche l'emendamento che aggiunge all'articolo 10 il comma 1-bis il quale (modificando l'articolo 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2014) proroga di un anno – dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 – l’innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, disposto dall’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4/2014, concesso al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali. Di conseguenza viene modificata la rubrica dell’articolo aggiungendo il riferimento ai limiti alle anticipazioni di tesoreria.
REGIME DI CASSA PER I CONTRIBUENTI CHE SI AVVALGONO DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA. Via libera infine all'emendamento che chiarisce che, per i contribuenti che applicheranno il regime di cassa, continuano ad applicarsi le ordinarie regole valevoli (ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2 del TUIR) per la determinazione del costo e del valore normale dei beni. Resta fermo dunque che, per i predetti contribuenti, non trova più applicazione il principio della competenza nella determinazione dei ricavi che concorrono a formare il reddito imponibile (articolo 109 TUIR, commi 1 e 2), incompatibile con il regime di cassa.

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