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Sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 109 del 15 novembre 2016, è pubblicata la deliberazione della Giunta regionale n. 1714 del 26 ottobre 2016 “Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.lgs. 387/2003 di competenza regionale. Modifiche alle DGR n. 2204/2008 e n. 1628/2015.”
Il provvedimento dispone “che, a partire dalla data del presente provvedimento, nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.lgs. 387/2003 di competenza regionale, anche con riferimento a quelli attualmente in corso, il provvedimento finale, di autorizzazione o di diniego, sia assunto con atto del dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia”.
La deliberazione della Giunta regionale aggiorna le procedure definite dai precedenti provvedimenti regionali a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 e della L.R. 18 febbraio 2016, n. 4.
PROCEDIMENTO VIA. La legge regionale n. 4/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che modifica il procedimento VIA, ha introdotto, a valle del parere del Comitato tecnico regionale per la VIA, l'indizione di una Conferenza di servizi ai fini del rilascio del relativo provvedimento da parte del dirigente responsabile della struttura regionale competente.
Nel caso in cui l'autorità competente per la VIA coincida con l'amministrazione competente all'approvazione o all'autorizzazione del progetto ovvero con quella competente al rilascio dell'AIA, il proponente può chiedere, contestualmente alla presentazione dell'istanza di VIA, l'autorizzazione o l'approvazione del progetto o il rilascio dell'AIA ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Decreto legislativo, e che in tal caso le conferenze di servizi sono integrate dalle amministrazioni e dai soggetti competenti.
CONFERENZA DI SERVIZI. Il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, di modifica della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
ITER PIÙ VELOCE. In attesa di aggiornare - alla luce di queste due richiamate recenti normative oltre che del RD 1775/33 - il complesso e articolato procedimento di autorizzazione unica degli impianti di produzione di energia idroelettrica, la Regione Veneto, al fine della semplificazione e velocizzazione dell'iter amministrativo, ha previsto sin d'ora che il provvedimento finale, di autorizzazione o di diniego, sia assunto dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia.

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