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Per assicurare il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente confinato, la Regione Puglia ha fissato dei livelli limite di esposizione per le nuove costruzioni e coerenti azioni di monitoraggio e risanamento per gli edifici esistenti non destinati alla residenza.
PIANO REGIONALE. Il piano dispone: l’aggiornamento delle aree a rischio, secondo standard definiti a livello nazionale; l’individuazione degli edifici a rischio per la salute della popolazione; i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti di risanamento degli edifici esistenti a rischio; i limiti di concentrazione del gas radon per le diverse tipologie e destinazioni degli immobili, le prescrizioni costruttive e gli accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni, con particolare riguardo ai manufatti da realizzare nelle aree a rischio.
Il piano, inoltre, prevede la realizzazione e la gestione di una banca dati centralizzata delle misure di radon, aggiornata annualmente, quale strumento conoscitivo di supporto alle iniziative di prevenzione; studi di aggiornamento continuo sull’incidenza del gas radon rispetto all’insorgenza delle patologie ed elaborati in collaborazione con l’Osservatorio epidemiologico regionale (OER) e l’ISS; la definizione di un sistema di informazione e divulgazione, tra la popolazione, dei rischi connessi all’esposizione al gas radon e delle misure di prevenzione; il procedimento di monitoraggio anche differenziato e sua periodicità per destinazioni urbanistiche e grado di pericolosità dell’esposizione al rischio e modalità di realizzazione di eventuali e necessarie iniziative di risanamento.
Entro un anno dall’approvazione del Piano, i comuni, la Città metropolitana, le province e la Regione adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale.
LIMITE DI CONCENTAZIONE: NUOVE COSTRUZIONI. Per le nuove costruzioni, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. Il rilascio della certificazione di agibilità deve tener conto del livello limite per concentrazione consentito.
LIMITE DI CONCENTAZIONE: EDIFICI ESISTENTI. Per gli edifici destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, e per quelli non destinati all’istruzione e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.

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