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Il nuovo Codice degli appalti è sulla buona strada nell'obiettivo di semplificare ma da solo non basta: esso semplificherà se si verificheranno tre condizioni, e cioè: 1) le correzioni necessarie; 2) la fase di successiva implementazione; 3) un cambio di “sistema”, con un unico legislatore e limiti drastici alle modifiche convulse delle leggi.
Lo sottolinea Rosanna De Nictolis, Presidente di Sezione C.g.a., in un documento – IN ALLEGATO - pubblicato sul sito della Giustizia amministrativa.
1) LE CORREZIONI NECESSARIE. “Lo stesso Consiglio di Stato – ricorda De Nictolis - nell’evidenziare che i tempi troppo ristretti avrebbero reso inevitabili errori e refusi, ha auspicato tre strumenti: 1) errata corrige e/o avviso di rettifica; 2) un primo correttivo in tempi brevi; 3) un secondo correttivo a seguito di verifica di impatto.
C’è già stato un avviso di rettifica, che ha apportato circa 185 correzioni, muovendosi tuttavia nei limiti dell’errore materiale.
Un primo correttivo a breve mi sembrerebbe inevitabile, perché ci sono questioni che rischiano di generare incertezza e contenzioso.
Per un correttivo in senso proprio occorrono almeno due anni di applicazione, e andrebbe allo scopo modificata la delega, perché essa dà solo un anno di tempo.”
2) LA FASE DI SUCCESSIVA IMPLEMENTAZIONE, CHE HA “RILEVANZA CRUCIALE”, PER USARE LE PAROLE DEL CONSIGLIO DI STATO. “La vera semplificazione è affidata a istituti che per ora sono sulla carta: qualificazione delle stazioni appaltanti; albo dei commissari di gara; qualificazione e criteri reputazionali degli operatori; piena informatizzazione delle procedure; bandi tipo.
L’attuazione dovrà essere tempestiva e ben coordinata, ma, soprattutto, effettiva. Occorre evitare che le linee guida, rispetto al vecchio regolamento, abbiano di diverso solo il nome.
E’ anche per questo che il Consiglio di Stato ha chiesto che tali atti siano corredati da analisi e verifica di impatto della regolamentazione (AIR e VIR): e non ne è l’equivalente solo l’audizione degli stakeholders. Anche le linee guida su materie “tradizionali” come il direttore dei lavori o il collaudo, devono essere occasione per ripensare un sistema che non ha ben funzionato, se è vero, come è vero, che i repertori di giurisprudenza abbondano di casistica sul danno erariale provocato dalle figure tecniche della fase di esecuzione dell’appalto.”
3) UN CAMBIO DI “SISTEMA”: UN UNICO LEGISLATORE, LIMITI DRASTICI ALLE MODIFICHE CONVULSE DELLE LEGGI. “Già Tacito metteva in guardia che “moltissime sono le leggi quando lo Stato è corrotto”.
Economisti e giuristi denunciano i vorticosi cambiamenti delle regole e il moltiplicarsi di regimi in deroga come fattore di scarsa trasparenza, aumento di costi e contenzioso, rallentamento dell’economia, tanto che si è parlato di “selva oscura dei 100 mila codici”.
Pertanto, la clausola finale, di “riserva di codice” non dovrà essere di mero stile, come finora accaduto.
A tal fine occorrerà che la Cabina di regia sia l’hot spot di confluenza di tutte le istanze di modifica e la sede di filtro critico delle stesse, se del caso introducendo “la legge annuale sugli appalti”.
Il codice è sulla buona strada della semplificazione, ma deve restarci.
Le partite vere sono ancora da giocare e le regole di queste partite non vanno cambiate in corsa.
Perché i continui cambi di passo del legislatore, le proroghe e le deroghe, sortiscono l’effetto opposto di lasciare tutto come è, a vantaggio di chi pensa che “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”.
L’auspicio, piuttosto, è che il codice possa segnare l’inizio di una nuova etica in un settore in cui la posta in gioco non è solo la “concorrenza” ma anche, e prima, i diritti fondamentali delle persone.”

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