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Con il decreto 27 luglio 2016 - IN ALLEGATO – il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico ha emanato le disposizioni per l’applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali relative all'attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione; idrici e sanitari; distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.
PROVA ATTITUDINALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE DI INSTALLATORE DI IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI, DI CUI ALLE LETTERE C), D) ED E), DEL DM 22 GENNAIO 2008, N. 37. Il provvedimento stabilisce che qualora non risultino soddisfatti i requisiti previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente; nei casi di titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario, soggetti alla disciplina dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 la misura compensativa consiste esclusivamente nella prova attitudinale.
La prova attitudinale prevista dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si articola in una prova pratica e teorica, e in una prova orale, sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi di quanto disposto dagli articoli 1 e 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 gennaio 2008, n. 37.
L'esame teorico-pratico sarà organizzato dalla regione territorialmente competente, la quale cura l'istituzione delle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate.
La Regione può avvalersi di rappresentanti del Comitato italiano gas (CIG) e di funzionari della ASL settore prevenzione infortuni.
Il tirocinio di adattamento, consistente di un percorso formativo, della durata non superiore a tre anni, dovrà essere svolto presso una struttura autorizzata individuata dall'autorità regionale territorialmente competente, e verterà sulle materie elencate nell'articolo 2, comma 1, del presente decreto. A conclusione del periodo stabilito, la struttura presso cui il tirocinio si è svolto comunica l'esito con apposito verbale all'autorità regionale, la quale lo trasmette al Ministero dello sviluppo economico.
SVOLGIMENTO DELLA PROVA ATTITUDINALE. La prova attitudinale, che si svolge in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell’attività di installazione degli impianti di cui alle lettere c), d) ed e), del ridetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, e verte su una o più delle materie indicate all'articolo 2 del presente decreto.

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