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Va in pensione il vecchio regolamento ANAC del 14 gennaio 2015 che regolava la funzione consultiva, sostituito da quello pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18 di agosto 2016.
Si tratta di una attività molto appezzata dagli operatori tanto che lo stesso Cantone, nella relazione annuale ne ha rimarcato i risultati: “sono stati emessi ben 943 pareri: 653 di precontenzioso e 290 sulla normativa”. Quanto al precontenzioso, aggiunge Cantone “si è registrato un tasso di aderenza pari all’86%; un dato particolarmente significativo in vista dei futuri pareri con carattere vincolante”.
PERCHE' UN NUOVO REGOLAMENTO. L’esigenza di rivedere la disciplina della funzione consultiva esercitata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nasce dalla consapevolezza che si tratta di una attività strettamente correlata alla riconosciuta funzione di vigilanza. L’attività consultiva, infatti, è volta a fornire indicazioni ex ante e ad orientare l’attività delle amministrazioni pubbliche nel rispetto della discrezionalità che le caratterizza. È apparso quanto mai opportuno, tenuto conto delle novità legislative introdotte in materia di contratti pubblici nonché in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, adottare criteri omogenei e un iter procedimentale uniforme per garantire uno svolgimento coerente della funzione consultiva.
COME CAMBIA IL REGOLAMENTO. Il nuovo Regolamento introduce una nuova disciplina della funzione consultiva svolta dall’Autorità ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi nonché ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con i seguenti obiettivi
1. ridefinirl’oggetto del nuovo Regolamento e l’ambito dell’attività consultiva dell’Autorità, disciplinata dallo stesso, anche alla luce della recente entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 e stabilire i criteri di rilevanza necessari per garantire una selezione trasparente delle richieste di parere alle quali dare seguito;
2. individuare le categorie generali di soggetti, pubblici e privati, che possono presentare le richieste di parere;
3. regolamentare le modalità di presentazione delle richieste di parere;
4. individuare i casi di inammissibilità delle richieste di parere;
5. disciplinare le fasi del procedimento di rilascio dei pareri e prevedere la possibilità di rendere pareri in forma breve;
6. disciplinare la forma delle comunicazioni tra le parti e l’Autoritàn onché la pubblicità dei pareri.
Il Regolamento si compone di 9 articoli, dei quali si illustra, di seguito, il contenuto...
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