


-
Criteri per la prevenzione e protezione antincendio nei luog...
-
Utilizzo del CSS nei cementifici: indirizzi dalla Regione Lo...
-
Bando Sport e Periferie 2020, incrementate le risorse con al...
-
Superbonus 110%, Anci: sbloccare i fondi per le assunzioni s...
-
Cantieri piccoli comuni, prorogati i termini per l'avvio
-
Milleproroghe 2021: le novità per il settore delle costruzio...
-
Bonus 110%: aggiornate le FAQ ENEA
-
Ecobonus, aggiornato il vademecum ENEA sulle caldaie a bioma...
-
Analisi online dei consumi energetici delle imprese: da Asso...
-
OICE: nel 2020 in aumento del 17% le gare BIM per progettazi...
-
Bando Isi 2020: dal 1° giugno 2021 le imprese possono accede...
-
Il futuro del riscaldamento a legna e pellet: il Libro Bianc...
-
Fatturato dei servizi: nel 4° trimestre 2020 calo contenuto ...
-
Costo dei materiali da costruzione, Artale e Danzi (FINCO) c...
-
Ventilazione meccanica nelle scuole, al via il bando nella r...
-
Superbonus 110%, ecobonus e bonus ristrutturazioni per impre...
-
Il Milleproroghe 2021 è legge. Tutte le misure
-
Liguria: approvate modifiche alla legge urbanistica del 1997
-
Etichette energetiche, dal 1° marzo si cambia. Ma i consumat...
-
Da UNICMI il Rapporto sul mercato dell’involucro edilizio 20...
-
Messa in sicurezza di edifici e territorio: il decreto del m...
-
Covid-19, Corte costituzionale: spetta allo Stato, non alle ...
-
Riconoscimento delle qualifiche professionali in UE: nuova s...
-
Imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali: la ris...
Con la risoluzione n. 55/E del 19 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le spese sostenute per i contratti di somministrazione di lavoro relativi a personale altamente qualificato rientrano tra quelle che danno diritto al credito di imposta per ricerca e sviluppo, introdotto dal Dl n. 145/2013, in quanto sostanzialmente equiparate a quelle per il personale dipendente.
A tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Le spese devono essere sostenute a partire dall’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. La misura dell’agevolazione è del 50 per cento per le spese relative al personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. “extra muros” (contratti con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative).
La disciplina del contratto di somministrazione, contenuta nel Dlgs n. 81/2015, prevede che per tutta la durata del rapporto contrattuale i lavoratori svolgano la loro attività alle dipendenze dell’agenzia di somministrazione, ma nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’impresa utilizzatrice. Le Entrate specificano che, da un punto di vista sostanziale, il “rapporto di lavoro” instaurato tra l’utilizzatore e il lavoratore ha caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore. Di conseguenza i costi sostenuti dal datore di lavoro, ad eccezione delle spese relative al contratto commerciale stipulato con il somministratore, rientrano tra quelli per personale altamente qualificato ammessi al beneficio.

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.