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Entrerà in vigore il 23 luglio 2016 la legge 7 luglio 2016, n. 122, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016" pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.158 dell'8 luglio 2016.
Il provvedimento è stato definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati il 30 giugno 2016 dopo l'approvazione del Senato il 10 maggio 2016. Il Consiglio dei Ministri lo aveva approvato, in via definitiva, il 15 gennaio 2016, dopo il via libera preliminare del 4 dicembre 2015.
La legge europea 2015-2016 si compone di 37 articoli suddivisi in 9 capi, riferiti a specifiche materie. Le disposizioni approvate sono finalizzate a definire 16 procedure avviate dalla Commisione europea nei confronti dell'Italia, tra cui 4 procedure di infrazione, 10 casi pre-contenzioso (EU Pilot) e una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato esistenti e di una procedura di aiuti di Stato. La legge provvede inoltre all'attuazione di 3 direttive e di una decisione GAI.
Il provvedimento modifica o integra alcune disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE. L'articolo 4 estende le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 186 del 2011 alle violazioni del regolamento (UE) n.1297/2014 (che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008) in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
SOA. In materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento (capo II), viene eliminato l'obbligo (articolo 5) per le Società Organismi di Attestazione (SOA) che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici di avere la sede legale in Italia, mantenendo per esse il solo obbligo di avere una sede operativa nel territorio della Repubblica (Procedura di infrazione 2013/4212).
DIRITTI DEI LAVORATORI A SEGUITO DI SUBENTRO DI UN NUOVO APPALTATORE. Il Capo VI, in materia di occupazione, interviene sul tema dei diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore (articolo 30), riformulando il decreto legislativo n. 276 del 2003 (Caso EU pilot 7622/15/EMPL). In particolare, all’articolo 29 del decreto legislativo n. 276/2003 (attuativo della Legge Biagi), il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda».
STOCCAGGIO GEOLOGICO DEL BIOSSIDO DI CARBONIO. L'articolo 32 modifica in più punti la disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2009/31/UE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, con riferimento alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, al riesame e all'aggiornamento dell'autorizzazione e alle attività sottoposte a vigilanza e controllo.
TERZO PACCHETTO ENERGIA. Il Capo VIII (costituito dall'articolo 33) reca disposizioni in materia di energia al fine di adattare la normativa nazionale vigente sul «terzo pacchetto energia» (decreto legislativo n. 93 del 2011). In particolare, i soggetti che realizzano linee di interconnessione con altri Stati membri possono essere certificati quali gestori della linea stessa (procedura di infrazione 2014/2286).
Leggi anche: “Soa, stoccaggio biossido di carbonio, 3° pacchetto energia: le novità della Legge europea 2015-2016”

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