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Superbonus 110%: le Faq del Governo
Anche gli studi professionali possono beneficiare dell'incentivo giovani genitori previsto dall’art. 2, comma 1, del D.M. 19 novembre 2010.
Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro nell'interpello n. 16/2016 in risposta a un quesito del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro.
Secondo il Ministero è “possibile utilizzare una nozione di imprenditore/datore di lavoro intesa in senso ampio, ovvero connessa a “qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato”, a prescindere dalla forma giuridica assunta, ricomprendendo conseguentemente anche gli studi professionali tra i possibili beneficiari dell’incentivo giovani genitori (cfr. sent. Corte di Giustizia del 16 ottobre 2003 – causa C/32/02; Direttiva Ue 98/59/CE; risposte ad interpello ML nn. 10 e 33/2011)”.
INCENTIVO “GIOVANI GENITORI”. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. citato, nell’ambito delle risorse finanziarie individuate dall’art. 1, comma 73, L. n. 247/2007, come modificato dall’art. 2, comma 50, L. n. 191/2009, è riconosciuto un incentivo alle imprese private e alle società cooperative che assumano giovani genitori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time, del valore massimo di 5.000 euro per ogni assunzione e fino al limite di cinque per singola impresa o società cooperativa.
Le suddette assunzioni devono riguardare, nello specifico, soggetti di età non superiore a 35 anni, genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori, rispetto ai quali risulti in corso o cessato un rapporto di lavoro a tempo determinato, in somministrazione, intermittente, ripartito, di inserimento, accessorio ovvero una collaborazione a progetto, nonché coordinata e continuativa; ciò al fine di assicurare una occupazione stabile ai suddetti soggetti, indipendentemente dal settore economico/produttivo d’impiego.

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