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Eliminazione del certificato di agibilità e passaggio al regime della segnalazione certificata di agibilità.
È quanto prevede la bozza del decreto Competitività, allo studio del Governo, che attraverso modifiche al Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) punta ad azzerare i tempi per il rilascio del certificato di agibilità e del nulla osta dell'Ufficio tecnico del genio civile.
Il provvedimento elimina definitivamente il certificato di agibilità, che prevede un mero controllo documentale da parte del Comune, e valorizza il certificato di collaudo statico – che assorbirà il certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche eliminando le duplicazioni di adempimenti - e il controllo ispettivo sull'opera realizzata.
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ. Con l'introduzione della segnalazione certificata di agibilità si prevede che il direttore dei lavori o, qualora non nominato, un professionista abilitato attesti la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, valutate secondo secondo quanto dispone la normativa vigente. Alla presentazione della SCIA seguiranno i controlli, anche attraverso un'attività ispettiva sulle opere realizzate, da effettuarsi con modalità stabilite dalle Regioni e dai Comuni.
ZONE A BASSA SISMICITÀ, ELIMINATA L'AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE: SUFFICIENTE UNA SCIA. Per quanto riguarda le località a bassa sismicità, la bozza del decreto Competitività cancella il nulla osta dell'Ufficio tecnico del genio civile che viene sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e dai relativi controlli.
Il provvedimento prevede che le amministrazioni si concentrino sulle attività rilevanti per la pubblica incolumità; viene individuato un elenco tassativo di interventi secondari e minori che non comportano pericolo per la pubblica incolumità, da sottoporre rispettivamente a SCIA o a CILA.
Infine, allo scopo di elevare i livelli di tutela, viene introdotta l'autorizzazione – attualmente non prevista nelle zone a bassa sismicità – per gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché per gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

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