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Gli articoli 42 e 44 della legge n. 5/2016 della Regione Basilicata (“Collegato alla legge di stabilità regionale 2016”) “violano l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo relativo alla portata di norme interpretative autentiche secondo i criteri indicati dalla stessa Corte Costituzionale, nonché travalicano i limiti della potestà legislativa regionale invadendo l’ambito assegnato dalla Costituzione alla legge dello Stato in materia di “governo del territorio”, articolo 117, terzo comma”.
È questo il parere del Governo che ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale la legge regionale n. 5 del 4 marzo 2016 della Basilicata.
L'articolo 3, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 della Basilicata, che la disposizione impugnata è volta ad interpretare in modo autentico, prevede che “1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44 della L.R. n. 23/1999, promuove il rinnovamento e la sostituzione del patrimonio edilizio esistente realizzato dopo il 1942 che non abbia un adeguato livello di protezione sismica rispetto alle norme tecniche vigenti o che non abbia adeguati livelli di prestazione energetica. A tal fine sono consentiti interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, autorizzati o condonati, con aumento della superficie complessiva esistente entro il limite max del 30%.”
Il Governo osserva che la norma impugnata che in via retroattiva dispone che “tra gli edifici esistenti sono ricompresi anche gli edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità”, seppure formulata quale norma di interpretazione autentica, non interviene ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in questa contenuto, come richiesto dalla Corte costituzionale, «riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario», al fine di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo» in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» o di «ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» a tutela della certezza del diritto e degli altri principi costituzionali richiamati. Ciò a motivo dell’estensione della portata derogatoria dell’art. 3, co. 1 della LR n. 25/2009 ad interventi su edifici (residenziali in fase di realizzazione) che di tale deroga non avrebbero potuto beneficiare.
Secondo il Consiglio dei ministri “analoghe sostanziali considerazioni vanno svolte in relazione all’articolo 44 della LR in commento, da leggersi in combinato con l’articolo 42 di cui sopra”, che dispone:
“Articolo 44 (Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i.)
1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. inerenti i casi di interventi edilizi che diano origine ad una ristrutturazione edilizia, si applicano anche agli edifici in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, compreso quelli aventi ad oggetto nuove costruzioni, così come definito dal D.P.R. 380/2001.
2. Le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. si applicano a tutti i casi individuati dal comma 1-bis dell'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. così come interpretato dal comma precedente.
3. Le modifiche introdotte con la legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4, in quanto esplicitazione dell'interpretazione normativa del combinato disposto di quanto stabilito nel D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. e nella legge regionale n. 25/2009, vanno intese con efficacia ab origine dall'entrata in vigore della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i.”

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