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La Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha adottato la delibera n. 304 del 7 marzo 2016 recante “Sistema di certificazione energetica degli edifici: determinazione del contributo richiesto ai soggetti certificatori ai sensi del comma 7 dell'art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004 e modifiche agli Allegati della deliberazione di Giunta regionale n. 1275/2015”.
La delibera riporta le determinazioni riguardanti l'entità e le modalità di riscossione del contributo previsto dalla Legge regionale n. 26/2004 a copertura dei costi del sistema di controllo di conformità degli Attestati di prestazione energetica emessi.
NUOVE REGOLE DAL 1° APRILE 2016. A partire dal 1° aprile 2016 verranno quindi interamente applicate le disposizioni normative della delibera di Giunta regionale 1275/2015. Conseguentemente l'applicativo informatico Sace sarà modificato prevedendo:
1. l'obbligo di inserimento dei dati di ingresso utilizzati per il calcolo della prestazione energetica dell’edificio. La procedura di registrazione degli Attestati di prestazione energetica prevederà quindi il relativo data-input, che potrà avvenire: mediante file di interscambio in formato .xlm, il cui standard è scaricabile online; manualmente, digitando i dati richiesti nelle pagine di interfaccia appositamente predisposte
2. l'obbligo di corrispondere un contributo di euro 15,00 contestualmente alla registrazione di ciascun attestato nel sistema Sace: il pagamento del contributo sarà possibile con modalità online, attraverso la piattaforma PagoPA. Il sistema prevederà l'attivazione di un “portafoglio certificatore”, che potrà essere caricato secondo le specifiche esigenze.
A partire dalla medesima data del 1° aprile l'Organismo regionale di accreditamento avvierà il sistema di controllo della conformità degli Attestati di prestazione energetica registrati nel sistema Sace, anche ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
I controlli saranno realizzati nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato A-6 della DGR 1275/2015, così come corretta dalla DGR 304/2016. In particolare, sono previste due successive fasi di approfondimento:
- verifiche di primo livello, di tipo documentale, condotte unicamente attraverso l’analisi e la verifica di dati e documenti resi disponibili dal Soggetto certificatore attraverso l’applicativo informatico Sace;
- verifiche di secondo livello che prevedono la esecuzione della ispezione presso la sede del soggetto certificatore e presso gli edifici o unità immobiliari oggetto di emissione dell’attestato di prestazione energetica.
SANZIONI AMMINISTRATIVE. In base a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, in caso di violazione delle norme in materia di emissione degli Attestati di prestazione energetica è prevista una sanzione amministrativa di importo da 700,00 a 4.200,00 euro.

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