Sentenze

Compatibilità paesaggistica, le circolari del Mibact non possono integrare la norma di legge

Tar Campania: le circolari interpretative non possono integrare in maniera vincolante il precetto di cui all’art. 167 comma 4 del decreto legislativo n. 42/04

giovedì 11 febbraio 2016 - Redazione Build News

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La vicenda oggetto della sentenza n. 17/2016 del Tar Campania (sezione prima Salerno) concerne il parere contrario della Soprintendenza per i B. A. P. di Salerno e Avellino sull’istanza d’accertamento di compatibilità paesaggistica, per la realizzazione di una modesta pensilina, aperta su tre lati, adiacente l’abitazione della ricorrente.

In proposito, i giudici amministrativi di Salerno ricordano che secondo la giurisprudenza “Le circolari costituiscono criteri di riferimento interpretativo a carattere interno finalizzate a garantire un’uniforme applicazione delle norme di legge, risultando tuttavia quasi pleonastico evidenziare che la circolare interpretativa non possa legittimare l’inosservanza di principi direttamente e chiaramente stabiliti dalla legge, dovendosi conseguentemente disattendere le circolari sulla base del principio di prevalenza del dettato legislativo” (T. A. R. Bari, (Puglia), Sez. II, 14/09/2012, n. 1660).

Nella specie, il diniego si è fondato unicamente sul superamento, da parte della pensilina realizzata dalla ricorrente, del limite massimo del 25%, fissato dalla circolare del Segretario Generale del Mi. B. A. C., n. 33 del 26.06.2009 (punto 2: “per “superfici utili”, si intende “qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso”).

LA CIRCOLARE MIBAC NON PUÒ INTEGRARE IL PRECETTO DELLA NORMA DI LEGGE. Secondo il Tar, tale circolare non può integrare in maniera vincolante il precetto di cui all’art. 167 comma 4 del decreto legislativo 42/04 (“L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati (…)”), stabilendo il predetto limite quantitativo, impeditivo, in linea generale, della favorevole conclusione del procedimento di autorizzazione paesaggistica postuma. Infatti “l’esito del procedimento de quo non può che essere frutto di una valutazione caso per caso, ben potendo anche un modesto scostamento, rispetto a tale limite percentuale massimo, risultare compatibile con la generale sanabilità di pensiline e tettoie, del genere di quella in oggetto, aperte su tre lati e legate da vincolo di pertinenzialità, rispetto all’edificio cui accedono.

La giurisprudenza prevalente precisa infatti che “La sostanziale identità delle nozioni di tettoia e pensilina ricavabile dalle medesime finalità di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici, determina la necessità del permesso di costruire nel casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell’intervento” (Cassazione penale, Sez. Fer., 1/09/2011, n. 33267).

Quindi, la suddetta circolare, per rispettare il dettato legislativo, va interpretata “nel senso che l’indicazione del predetto limite del 25% vale unicamente come individuazione di un valore percentuale di massima, il cui eventuale superamento non impedisce, automaticamente e necessariamente, la sanabilità degli abusi cd. minori, dovendo la decisione, circa l’esito del relativo procedimento, dipendere da una valutazione, che si cali nel caso specifico, valutando il concreto impatto, sul paesaggio, delle opere realizzate (nella specie, di natura pertinenziale, quanto alla casistica delle tettoie – o pensiline – aperte su tre lati)”.

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