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L'Arpa Toscana ha pubblicato sul suo sito web la sintesi delle prime linee guida della Procura Generale della Repubblica di Firenze in tema di estinzione dei reati in materia ambientale, di cui alla Legge n. 68/2015.
Le linee guida, definite come “primi condivisi suggerimenti interpretativi e applicativi”, aiutano a superare alcune criticità della Legge sugli ecoreati, che anche l'Arpa Toscana aveva messo in evidenza.
AMBITO DI APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA DI PRESCRIZIONE. La prescrizione si applica alle sole contravvenzioni previste dal Testo Unico Ambientale (TUA), Decreto Legislativo 152/2006, punite con la sola pena dell’ammenda ovvero con la pena dell’ammenda prevista come alternativa all’arresto.
Non si applica, invece, alle contravvenzioni previste dal TUA punite con la sola pena dell’arresto o con la pena dell’arresto e dell’ammenda.
Si applica ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della normativa, 29 maggio 2015. Se la data di commissione del reato non è accertata, si farà riferimento alla data di accertamento del fatto-reato.
CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ DELLA PROCEDURA DI PRESCRIZIONE. Per dare avvio alla procedura di prescrizione, la Legge dispone che la condotta non abbia cagionato “danno o pericolo concreto ed attuale di danno” alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
La Polizia Giudiziaria è chiamata a valutare la presenza della condizione di ammissibilità, che, certamente, secondo le linee guida della Procura, si può affermare esistente: nei casi di violazioni di tipo formale; nei casi in cui la situazione di illiceità possa essere eliminata ponendo in essere le prescrizioni imposte dall’organo di vigilanza.
Al contrario, qualora non sia applicabile la procedura prescrittiva, la P.G. dovrà precisare nella comunicazione di notizia di reato le circostanze di fatto e le ragioni che impediscono di impartire le prescrizioni.
ASSEVERAZIONE TECNICA DELLE PRESCRIZIONI DA PARTE DELL’ENTE COMPETENTE NELLA MATERIA TRATTATA. Nelle linee guida si precisa che sono da considerarsi enti competenti per l’asseverazione, presumibilmente non in via esclusiva: ARPAT; NOE; Polizia Provinciale.
Le contravvenzioni possono essere accertate da: la P.G. specializzata, in questo caso l’asseverazione delle prescrizione verrà realizzata dall’ente di appartenenza; la P.G. non specializzata, l’asseverazione verrà posta in essere dagli enti specializzati sopra richiamati.
L’asseverazione ha la funzione di valutare l’adeguatezza e la rispondenza delle prescrizioni rispetto allo scopo di attuare la rimessione in pristino, quindi, dovrà avere ad oggetto misure atte a fare cessare la situazione pericolosa rilevata.
L’invito a non reiterare la violazione resta escluso dalla prescrizione.
Nei casi in cui non vi siano prescrizioni da impartire, come nell’ipotesi di contravvenzioni a “condotta esaurita” o nell’ipotesi in cui vi sia già stato un adempimento spontaneo, il contravventore sarà ammesso a pagare la somma prevista, con il consueto effetto estintivo.
ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’INOLTRO DELLA COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO IN PROCURA. La P.G. dovrà inoltrare la comunicazione di notizia di reato corredata dai verbali redatti (compreso quello previsto dall’art. 161 C.P.P.), in particolare, il verbale delle prescrizione con l’asseverazione, se già presente. In caso contrario, questa potrà essere comunicata in un momento successivo, in questo caso, la P.G. operante dovrà fare riferimento al numero di registro comunicatole a seguito di iscrizione del procedimento nel registro.

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