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“La disciplina regionale per l'efficienza energetica degli edifici, come descritta nel decreto n. 6480 del 30.7.2015, riprende puntualmente le disposizioni approvate con i decreti ministeriali 26 giugno 2015, fatto salvo l'anticipo al 2016 dei requisiti prestazionali che la normativa nazionale prevede dal 2019 e dal 2021.
Pertanto, sia il decreto 26 giugno 2015 (“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”) sia il decreto regionale 6480/2015 includono la sostituzione dei serramenti nella fattispecie della 'riqualificazione energetica'”.
Lo ha evidenziato Mauro Fasano della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile U.O. Energia e Reti Tecnologiche di Regione Lombardia, in una lettera in risposta alla richiesta di interpretazione del decreto 6480/2015 (Testo unico sull'efficienza energetica degli edifici della Regione Lombardia) presentata dall'Unicmi con mail del 18 dicembre scorso.
OCCORRE LA RELAZIONE TECNICA IN CASO DI SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI. Nella lettera il dirigente precisa che “La necessità di presentare al Comune la relazione tecnica anche in caso di interventi di riqualificazione energetica e, in particolare, di sostituzione dei serramenti è prevista nel decreto 26 giugno 2015 ("Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici") ed, in particolare nell'allegato 2 ("Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione dell'involucro edilizio e di impianti termici"). Quest'ultimo, infatti, prevede al punto 6 di indicare le "Caratteristiche termiche delle chiusure tecniche trasparenti, apribili ed assimilabili dell'involucro edilizio interessati all'intervento" nonché le "Caratteristiche termiche delle chiusure tecniche opache, apribili ed assimilabili dell'involucro edilizio", allegando la relativa documentazione, come previsto anche al successivo punto 8”.
L'allegato c) del decreto n. 6480 del 2015 “non fa che riprendere (potremmo dire anche “copiare”) quanto contenuto nei decreti ministeriali sopra citati”.
ANCHE NEL CASO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERRAMENTI È NECESSARIA LA RELAZIONE TECNICA DI CUI AL DECRETO 26 GIUGNO 2015. Fasano aggiunge che “Quanto sopra risulta compatibile con l'art. 6 del DPR 380/2001 (”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"), dato che quest'ultimo, pur annoverando gli interventi di manutenzione ordinaria tra quelli che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, fa salve, tra le altre, le normative relative all'efficienza energetica degli edifici”.
Quindi, è sbagliato ritenere che la sostituzione dei serramenti in caso di manutenzione ordinaria sia configurabile come attività di edilizia libera e in quanto tale non richieda alcun titolo abilitativo.
Infine, il dirigente regionale fa presente che “i requisiti di prestazione energetica dei serramenti variano in relazione alla zona climatica in cui è situato l'edificio su cui vengono installati (oltre che in relazione alla destinazione d'uso dell'edificio stesso), motivo per cui il produttore di serramenti non è tenuto a rispondere della loro conformità alle specifiche prescrizioni normative a cui è soggetto l'edificio. Tale responsabilità può competere solo al progettista che sottoscrive la relazione tecnica prevista nei decreti sopra citati”.
STABILITE LE TRASMITTANZE TERMICHE PER IL 2016 E IL 2017. Ricordiamo che con il decreto dirigenziale n. 224 del 18 gennaio 2016, la Regione Lombardia ha integrato il decreto 6480 del 30 luglio 2015 e fissate le trasmittanze termiche per il 2016 e il 2017 (LEGGI TUTTO).

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