


-
Consiglio dei ministri: approvato decreto-legge con ulterior...
-
Lombardia: bando Axel da 20 milioni di euro a enti locali pe...
-
Recovery Plan: superbonus 110% “prorogato” di sei mesi fino ...
-
Superbonus 110% applicato al riscaldamento a biomassa legnos...
-
Covid-19, Consulta: la profilassi è di competenza esclusiva ...
-
Impianti FER, in Campania nuovo modello per le domande di Au...
-
TAR: ok all'utilizzo in cementeria di materiali alternativi ...
-
Rifacimento centrali termiche: call for papers per il prossi...
-
Bandi di progettazione al picco massimo nel 2020, anche graz...
-
Bonus mobili ed elettrodomestici, aggiornata la Guida dell'A...
-
Superbonus 110%: ulteriori quesiti e risposte
-
Governo del territorio, edilizia e sismica: la Consulta bocc...
-
Disegno di legge per la tutela della malattia o dell'infortu...
-
Da ENEA il nuovo contatore intelligente per il monitoraggio ...
-
Partenariato Pubblico Privato: da Anac e Mef lo Schema di co...
-
Confprofessioni su Iscro, il primo ammortizzatore sociale pe...
-
Ingresso consapevole nel mercato libero dell’energia elettri...
-
Friuli Venezia Giulia: nuove disposizioni per gli impianti t...
-
Superbonus 110%, da ANIT la nuova Guida aggiornata al 12 gen...
-
Infissi di ultima generazione: quali scegliere e come accede...
-
Via libera dal Governo al Recovery Plan da 223 miliardi. Qua...
-
DL Milleproroghe 2021 all'esame delle commissioni della Came...
-
Sismabonus: chiarimenti dall'Agenzia delle entrate nelle ris...
-
Costruzioni in zone sismiche, nuovo regolamento in Calabria
I Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua si possono considerare organismi di diritto pubblico e, pertanto, vale l’obbligo per i suddetti Fondi di applicare la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici, recepita e dettata, ad oggi, dal Codice dei contratti pubblici. Inoltre, l'Autorità nazionale anticorruzione ha poteri di vigilanza sugli affidamenti di appalti pubblici disposti da tali Fondi.
È il parere dell'Anac, inviato con una lettera del presidente Raffaele Cantone al ministro del Lavoro Giuliano Poletti.
Secondo l'Autorità anticorruzione, i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, in quanto organismi di diritto pubblico, sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice Appalti e sono vigilati dall’Anac sia quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento, sia quando procedono all’affidamento di contratti di formazione professionale che si possa configurare giuridicamente, sotto il profilo oggettivo, come affidamento di appalto pubblico di servizi, ai sensi dell’art. 3, commi 6 e 10 del Codice dei contratti pubblici (art. 3, comma 6. “Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice”; art. 3, comma 10. “Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II”).
L'Autorità precisa che “la sussistenza del suddetto profilo oggettivo non può essere affermata in astratto, ma deve necessariamente essere accertata caso per caso, in base ai parametri normativi sopra richiamati”.

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.