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“Dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2018, data di scadenza del Contratto collettivo attualmente in vigore, i datori di lavoro che applicano il Ccnl degli studi possono ricorrere ad un regime speciale di assunzione a tempo indeterminato, detto di reimpiego, volto ad agevolare l’inserimento o il reinserimento lavorativo degli over 50 e dei soggetti disoccupati o inoccupati di lunga durata”.
Lo spiega in un articolo Confprofessioni. “Il contratto di reimpiego consente di accedere anche allo sgravio biennale del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro, come disposto dalla legge di Stabilità 2016, in via sperimentale e nei limiti di 3.250 euro annui, per le assunzioni stabili effettuate nel 2016.
Il datore di lavoro ha la possibilità di corrispondere alle suddette categorie di lavoratori una retribuzione inferiore di due livelli, rispetto a quello di inquadramento, per i primi 18 mesi dalla data di assunzione e inferiore di un livello per i successivi 12 mesi.
Per i neoassunti con contratto di reimpiego, inoltre, è previsto un regime di maturazione graduale dei permessi orari retribuiti. In particolare, i permessi ROL spettano nella misura del 50% a partire dal sesto mese successivo all’assunzione e nella misura del 75% a partire dal dodicesimo mese dalla data di assunzione fino al diciottesimo mese; nella misura del 100% per i mesi successivi”.

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