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Anche gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni preposte alla tutela dell'assetto idrogeologico entrano fra le materie trattate dallo sportello unico per l’edilizia (istituito in base all’articolo 5 del Testo unico edilizia), già competente per l’acquisizione degli atti di assenso e per il rilascio di provvedimenti in materia di edilizia.
L'importante novità è stata introdotta dal Collegato ambientale, il disegno di legge recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", collegato alla legge di stabilità per il 2014, convertito in legge la scorsa settimana (LEGGI TUTTO).
Con una integrazione all'articolo 6, comma 1 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), viene precisato che gli interventi edilizi consentiti senza alcun titolo abilitativo (ossia l’attività edilizia libera) devono comunque rispettare - oltre agli altri vincoli indicati dal testo, e cioè gli strumenti urbanistici comunali e norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dei beni culturali e del paesaggio - anche le norme di tutela dal rischio idrogeologico.
CONDIZIONI PER L'ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. Viene inoltre integrato l’articolo 17, comma 3, lett. e), del Testo unico, richiamando le norme di tutela dell’assetto idrogeologico tra quelle che devono essere rispettate nella realizzazione di nuovi impianti, lavori e opere relativi alle fonti rinnovabili di energia ed al risparmio energetico per i quali il contributo di costruzione non è dovuto. Dunque, la disposizione pone una condizione aggiuntiva affinché trovino applicazione le esenzioni dal contributo di costruzione. Va ricordato che l’articolo 17 del TUE disciplina le fattispecie di riduzione o esonero da tale contributo: in particolare, il comma 3, lett. e), nel testo vigente, include – nelle categorie di interventi per i quali il contributo non è dovuto - i nuovi impianti, lavori e opere relativi alle fonti rinnovabili di energia ed al risparmio energetico. Ciò a condizione che siano comunque rispettate le norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
Inoltre, viene integrato l’articolo 20 del Testo unico, che disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire per immobili su cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Con la modifica l’ambito di applicazione di tale procedimento viene esteso ai vincoli relativi all’assetto idrogeologico, rispetto ai quali non può trovare applicazione il silenzio-assenso.
Infine, il DPR n. 380/2001 viene integrato con ulteriori norme di carattere procedurale finalizzate ad includere il rispetto dei vincoli sull’assetto idrogeologico fra le condizioni necessarie per la realizzazione di interventi di edificazione edilizia.

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