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L'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 2 marzo 2010 ha definito le modalità operative di dettaglio cui gli operatori della filiera devono conformarsi in modo da consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse da filiera di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e c) del Decreto, ai fini dell'accesso al coefficiente moltiplicativo previsto dall'articolo l, comma 382-quater della legge n. 296 del 2006.
Con la Circolare del 19 novembre 2015, il Ministero per le politiche agricole comunica le indicazioni che riguardano l'applicazione del Decreto per l'anno 2015.
La richiesta per l'accesso al coefficiente moltiplicativo di 1,8 deve essere:
- compilata in carta semplice sulla base del modulo allegato alla presente circolare, sottoscritta da legale rappresentante della società richiedente e resa solidale con copia del documento d’identità dello stesso. Ogni dichiarazione mendace, sarà punita ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, i benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato decadranno (art. 75 del D.P.R. 445/2000), come anche previsto all'articolo 42, comma 3, del Decreto legislativo del 3 marzo 2011 n. 28 e fermo restando quanto stabilito all'articolo 23, comma 3, del medesimo Decreto legislativo relativamente al recupero delle somme indebitamente percepite nonché ai soggetti cui si applica la condizione ostativa alla percezione degli incentivi;
- inviata, corredata degli allegati, entro il 31 gennaio 2016, per posta elettronica certificata all’indirizzo saq2@pec.politicheagricole.gov.it. Si specifica che, in riferimento al rispetto della data di trasmissione, farà fede la data della PEC.
In allegato la circolare e il modulo
"Tracciabilità biomasse"
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