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Fra le principali novità in materia di esecuzione forzata, la Legge n. 132/2015 (di conversione del decreto legge n. 83/2015), in vigore dal 21 agosto, ha introdotto una sostanziale modifica alle modalità di determinazione del compenso dei professionisti incaricati della valutazione dell'immobile sottoposto a pignoramento.
Attraverso la previsione di una lettera aggiuntiva all'art. 14, comma 1, del D.L. 83/2015, infatti, è stato inserito un ulteriore comma all'art. 161 ("Giuramento dell'esperto e dello stimatore"), delle “Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie”.
Per effetto di tale modifica, nell'ambito dell'esecuzione forzata immobiliare, il compenso dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, c.p.c. o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario sarà calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita del bene, e non sul valore dello stesso al momento dello svolgimento dell'attività di valutazione.
Inoltre, all'esperto o allo stimatore non potranno essere liquidati, prima della vendita, acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima dell'immobile.
“La riforma prevista dalla L. 132/2015 non potrà non tradursi in un grave e irreparabile danno economico per i professionisti operanti nel settore delle valutazioni immobiliari”, osserva la Rete delle Professioni Tecniche, che nella circolare n. 33/2015 del 22 ottobre riporta le iniziative intraprese per la revisione della legge n. 132/2015.
LE INIZIATIVE INTRAPRESE DALLA RPT. “La Rete Professioni Tecniche – si legge nella circolare - si è subito attivata, sensibilizzando il Ministro della Giustizia sul tema ed affidando al Gruppo di Lavoro “Adeguamento tariffa consulenti tecnici giustizia”, coordinato dal Presidente del CNGeGL, geom. Maurizio Savoncelli, l'avvio di una interlocuzione con gli Uffici del Ministero della Giustizia, per verificare le motivazioni che hanno portato al contestato intervento normativo, allo scopo di intervenire, in via legislativa, per ripristinare un regime meno penalizzante per i professionisti tecnici che operano in tale settore.
GLI UFFICI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROSPETTANO LA POSSIBILITÀ DI INTERVENIRE CON UN ATTO NORMATIVO. Si è così provveduto a contattare gli Uffici della Segreteria del Ministro della Giustizia per verificare i margini di manovra. In tale occasione sono stati esposti con chiarezza i motivi di rimostranza dei professionisti dell'area tecnica per il provvedimento in esame, ottenendo attenzione sul caso segnalato. In conclusione, gli stessi Uffici hanno prospettato la possibilità di intervenire con un atto normativo, da inserire in un prossimo intervento legislativo in materia di giustizia, quantomeno per limitare i danni causati dalla L. 132/2015.
SENTENZA DELLA CONSULTA. Non per ultimo interviene, a supporto della bontà delle tesi sostenute dai professionisti tecnici, la recente pronunzia della Corte Costituzionale n.192/2015, la quale, in un caso molto simile a quello in esame, ha stabilito l'illegittimità della riduzione dei compensi dei consulenti tecnici, nei casi di gratuito patrocinio, prevista nella Legge di Stabilità 2014.
I POSSIBILI CORRETTIVI. In merito, poi, ai possibili correttivi da inserire in un futuro provvedimento legislativo in materia di giustizia, sono state individuate le misure "minime" di seguito illustrate, salvo le possibilità di interventi più decisi, anche di abrogazione della norma.
In primo luogo, è di assoluta necessità prevedere che l'acconto da versare all'esperto o allo stimatore immobiliare al momento del deposito della perizia, ai sensi dell'attuale testo dell'articolo 161 Disp. Att. c.p.c., vada determinato in misura almeno pari al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima del bene, in modo da sottrarre le modalità di liquidazione del corrispettivo ad un'ulteriore fonte di pregiudizio.
Inoltre, la somma versata a titolo di acconto al valutatore dovrà considerarsi al netto delle spese e dei costi sostenuti per le operazioni di valutazione, oltre alle attività peritali accessorie, che andranno liquidati separatamente e in anticipo ad opera del giudice.
A fondamento dell'ultima modifica richiesta, infine, si ipotizza la seguente – paradossale - circostanza.
Qualora, infatti, ad esito della vendita forzata, l'immobile fosse venduto ad un prezzo significativamente inferiore rispetto al valore inizialmente stimato, l'esperto potrebbe vedersi persino costretto a restituire parte della somma ricevuta a titolo di acconto.
Pertanto, è di tutta evidenza come tale somma vada necessariamente sottratta a qualsiasi possibile richiesta di ripetizione rivolta all'esperto valutatore, altresì nelle ipotesi in cui il bene rimanga invenduto o la vendita venga eseguita ad un prezzo irrisorio rispetto al valore dell'immobile inizialmente stimato”.

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