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Con una nota, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ricorda che, “a seguito della legge di conversione 9.8.2013 n.98 del D.L. 21.6.2013 n.69, recante “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, all’art.30 è stato inserito il comma 5 bis, riguardante ulteriori disposizioni in merito all’applicazione del Decreto MIT n.267/2012”.
In base a tale provvedimento, “le ditte che al 20 aprile 2013 risultano titolari di Attestati (senza scadenza) di qualificazione o di denuncia attività, in quanto Produttori di elementi in legno o Centri di trasformazione (dell’acciaio o del legno), erano tenute, entro la data del 30 giugno 2014, al pagamento delle somme riportate, rispettivamente, nella tabella G o L del citato Decreto n.267, secondo le modalità indicate nell’art.4 del medesimo Decreto, ovvero attraverso bonifico bancario, utilizzando l’IBAN indicato nelle precedenti news” dell'home page del CSLLPP.
RISCOSSIONE TARIFFE DITTE INADEMPIENTI. “Essendo ormai ampiamente trascorso il termine ultimo per il pagamento, tenuto conto dei conseguenti e rilevanti profili di responsabilità per danno erariale, questo Consesso – informa il Consiglio superiore dei lavori pubblici - deve procedere, ai sensi dell’art.17 del D. Lgs. 46/1999 e ss.mm ed avvalendosi della società concessionaria Equitalia spa, al recupero forzoso delle somme dovute, ovvero alla riscossione a mezzo ruolo dei crediti derivanti dall’applicazione delle tariffe di cui al DM n.267/2012, tramite emissione di apposite cartelle esattoriali indirizzate ai soggetti debitori interessati”.
Il CSLLPP invita gli interessati, “ove non avessero già provveduto in tal senso, ad ottemperare quanto prima agli obblighi di legge, al fine di evitare, in caso di inadempienza, le inevitabili procedure di riscossione coatta”.

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