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Anche per le abitazioni in corso di costruzione con titolo edilizio antecedente al 1° ottobre si applicano le nuove regole per la redazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 sulle Linee guida APE, in vigore dal 1° ottobre 2015 insieme al Decreto 26 giugno 2015 sui requisiti minimi.
Nel campo “informazioni aggiuntive” del nuovo APE può essere riportata la vecchia classe energetica e la vecchia prestazione energetica.
Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo economico nel documento di FAQ pubblicato ieri (LEGGI TUTTO).
IL QUESITO N. 7. Questa la domanda del quesito n. 7: “Non esistono norme transitorie, per cui, mentre è chiaro che per compravendite e locazioni i nuovi APE seguiranno le nuove linee guida, cosa succede per le pratiche edilizie in corso, cioè le pratiche che hanno la richiesta di permesso a costruire prima dell’entrata in vigore del decreto requisiti e/o delle linee guida nazionali (e anche il i requisiti minimi)?
Possono prospettarsi più casi:
- Visto che nella normativa si fa riferimento alla data di richiesta del permesso a costruire, i requisiti minimi restano quelli della normativa precedente e nella redazione dell’APE/AQE finale si fa riferimento alle vecchie linee guida, a meno che non intervengano variazioni tali da richiedere un nuovo permesso a costruire
- Oppure i requisiti minimi restano quelli della normativa precedente, mentre la redazione dell’APE/AQE va fatta secondo le nuove linee guida (ma in questo caso verranno analizzati solo riscaldamento e acs o comunque tutti i servizi?...)
- Oppure sia requisiti minimi che linee guida non seguono “la regola” della data della richiesta del permesso a costruire e quindi si applicano i nuovi decreti anche alle pratiche edilizie in corso.
C’è la possibilità di scegliere tra APE vecchio e metodo nuovo?”.
RISPOSTA. Il Mise risponde che “I requisiti minimi da rispettare dipendono dalla data di richiesta del titolo abilitativo. La procedura e la normativa da seguire è quella in vigore a tale data. La redazione dell’AQE (Attestato di Qualificazione Energetica, ndr) a cura del direttore dei lavori avverrà secondo le procedure e le metodologie di calcolo vigenti alla data della richiesta del permesso a costruire.
L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto seguendo la legislazione e la normativa in vigore al momento della produzione dell’attestato. Dal 1 ottobre 2015 varrà quindi solo la nuova procedura (DM interministeriale 26 giugno 2015) di redazione dell’APE.
Nel campo “informazioni aggiuntive” del nuovo APE può essere riportata la vecchia classe energetica e la vecchia prestazione energetica”.

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