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A decorrere dal 1° settembre 2015 le aziende edili potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia nella misura fissata per il 2014, pari al 11,50%. Lo annuncia il messaggio INPS 5336 che riportiamo in allegato.
Prorogatio provvissoria
Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 53 del 5 marzo 2015 – ha confermato per l’anno 2014, nella misura dell’11,50 %, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Come è noto, l’articolo 29 del decreto legge n. 244 prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La normativa prevede altresì che decorsi 30 giorni dal 31 luglio - e sino all'adozione del decreto - si applichi la riduzione già determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio.
Poiché nel periodo suddetto non è intervenuto il decreto, a decorrere dal 1° settembre 2015 le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2014, pari al 11,50%.
Nell’ipotesi in cui il decreto interministeriale dovesse
escludere lo sgravio per l’anno 2015 o modificarne la misura
rispetto all’anno 2014, l’Istituto provvederà a recuperare gli
importi non spettanti, ovvero fornirà ai datori di lavoro le
istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.
Caratteristiche della riduzione contributiva
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura dell’11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
L'Inps ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Le disposizioni, specifiche per il settore edile, si affiancano a quelle previste in via generale dall’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impongono a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva.
Modalità operative
Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015. Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia relativamente al 2015 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. In allegato il modello 2015 per la dichiarazione
"riduzione contributiva"
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