Fisco

Crediti PA, in Gazzetta la compensazione cartelle esattoriali anche per il 2015

Con il D.M. 23 luglio 2015 del Ministero dell’Economia viene prorogato per un ulteriore anno il meccanismo di compensazione introdotto dal D.L. n. 145/2013 limitatamente all’anno 2014

lunedì 3 agosto 2015 - Erika Seghetti

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Anche nel 2015 sarà possibile compensare le cartelle esattoriali con i crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione. Lo prevede il nuovo provvedimento ministeriale del 13 luglio 2015, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 176 del 31 luglio, che fissa le modalità con le quali è possibile effettuare la compensazione delle cartelle esattoriali nei confronti della Pa, in attuazione delle previsioni contenute nella Legge di Stabilità 2015.

Stesse regole del 2014


L’intervento normativo ha prorogato per un ulteriore anno il meccanismo di compensazione introdotto dal D.L. n. 145/2013 limitatamente all’anno 2014. Regole e modalità sono le stesse.

Imprese e professionisti, che vantano crediti con la Pubblica amministrazione, potranno quindi compensarli con i debiti iscritti a ruolo, ovvero potranno compensare le cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pa e certificati, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.


La disciplina vigente per la compensazione dei crediti vantati verso la PA (di cui all’art. 28-quater, D.P.R. n. 602/1973) attribuisce un ruolo primario al creditore, il quale deve attivarsi per ottenere la certificazione del credito. A tal fine, è necessario accreditarsi sull’apposita piattaforma gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Una volta ottenuta la certificazione, il credito certificato può essere utilizzato (in tutto o in parte) per il pagamento, mediante compensazione, delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30, D.L. n. 78/2010. Effettuate le dovute verifiche, l’ente pubblico debitore è tenuto a versare all’agente della riscossione l’importo certificato, entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione.

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