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La Direzione Generale tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare n.22 del 29 luglio 2015 con i chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011 relativo alla disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.
Viene chiarito che il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica deve dimostrare di avere esperienza temporale acquisita nelle attività tecnico-professionali per eseguire le verifiche dell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 ed essere in possesso dei relativi titoli di studio.
ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO. Tale esperienza può essere acquisita, per ogni specifico gruppo di attrezzature (SP, SC e GVR), seguendo un'attività di addestramento come verificatore - adeguatamente riportata nel proprio curriculum vitae.
Questa attività di addestramento si articola nel modo seguente:
a) affiancamento con verificatori abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di un “soggetto abilitato”, che assumono la funzione di tutor, nel rapporto massimo di 1 a 2. Ai fini dell'evidenza di tale affiancamento, alla firma del “Verificatore” sul verbale di verifica di cui all'Allegato IV del D.I. 11 aprile 2011, deve essere apposta la seguente dicitura: “Alla verifica ha assistito in affiancamento esclusivamente al fine didattico il sig. (indicare il titolo professionale posseduto) … … … … … ...”;
b) effettuazione di attività di verifica di almeno due attrezzature al mese, di diversa tipologia, nell'ambito dello stesso gruppo che può svolgersi anche in un solo accesso presso il luogo in cui esse sono presenti;
c) copia dei verbali di verifica deve essere consegnata al tecnico in affiancamento.

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