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La Conferenza unificata, nella riunione di ieri, ha dato il via libera al modulo unificato e standardizzato per la presentazione della Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire, la cosiddetta “Super Dia”.
La super Dia è utilizzabile per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 3 del Testo Unico Edilizia (nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie pesanti e ristrutturazioni urbanistiche).
90 GIORNI DI TEMPO PER L'ADEGUAMENTO. L'accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali prevede che “le regioni entro novanta giorni dall'adozione in sede di conferenza unificata, ove non abbiano già provveduto, adeguano, in relazione alle specifiche normative regionali e di settore, la modulistica”.
QUALI REGIONI VINCOLATE ALL'ADEGUAMENTO. L'adozione del modulo unico per la Super Dia è obbligatoria per le regioni nelle quali tale strumento è già previsto (come ad esempio in Piemonte, Liguria, Lazio, Lombardia), mentre l'obbligo non vale nelle altre regioni nelle quali non è contemplata la denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire (per es. Emilia Romagna e Toscana). Inoltre, solo per le regioni a statuto ordinario è vincolante l'adeguamento alla nuova modulistica.
La Super Dia deve essere presentata allo Sportello unico edilizia o - per le attività produttive - ai Suap di competenza.
Ricordiamo che il modulo unico per la Super Dia fa seguito alla modulistica unica su Scia edilizia (Segnalazione certificata di inizio attività), permesso di costruire, Cil, Cila e Aua (Autorizzazione unica ambientale). Il prossimo passo sarà il varo del regolamento edilizio unico, che uniformerà e standardizzerà gli attuali 8.000 regolamenti edilizi comunali.

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